Niente comproprietà per la casa costruita sul suolo del marito

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Con sentenza n. 20508 del 30 settembre 2010, la Cassazione, Prima sezione civile, ha rigettato il ricorso presentato da una donna avverso le decisioni con cui il Tribunale di Terni, prima, e la Corte d'appello di Perugia, poi, avevano escluso che la stessa fosse comproprietaria, con l'ex marito, dell'immobile edificato in costanza di matrimonio su un terreno di proprietà esclusiva di quest'ultimo e per la realizzazione del quale la ricorrente aveva dichiarato di aver contribuito alle spese di costruzione. 

Per costante giurisprudenza – sottolinea la Corte - “il principio dell’accessione sancito nell’articolo 934 del Codice civile, secondo cui il proprietario del suolo acquista al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, opera, salvo deroga pattizia o legale, ancorchè la costruzione sia stata realizzata in costanza di matrimonio e nella vigenza del regime di comunione legale". 

“L’acquisto della proprietà per accessione – precisa la Corte - “avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’articolo 177 Codice civile, comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo”.

La Corte di legittimità, infine, conformandosi alle pronunce di merito, ha anche escluso la domanda di restituzione di quanto asseritamente versato dalla moglie ritenendo non adeguatamente adempito, da parte di quest'ultima, l'onere di provare l’impiego, nella costruzione, di denaro suo o comune.
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