Niente accesso agli sms

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Il Tar della Campania, con la sentenza n. 24405 del 15 novembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da una donna al fine di ottenere da una società di telecomunicazioni l'accesso al testo di un messaggio sms, inviato all'indirizzo del cellulare in uso al figlio, ma intestato a lei medesima.

Secondo i giudici amministrativi difettavano, nella specie, i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In primo luogo, infatti, il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l'interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all’attività di gestione del servizio pubblico né ad atti “funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi”.

Inoltre, va detto che l’sms in questione, pur inviato a un’utenza intestata alla ricorrente, costituiva una forma di comunicazione avvenuta tra altri soggetti la cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette, salvo le possibili limitazioni, mediante atto motivato dall’Autorità Giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge (articolo 15 della Costituzione).
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