Neutralità fiscale, con limiti, per il conferimento d’azienda da stabili organizzazioni in Italia

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Neutralità fiscale, con limiti, per il conferimento d’azienda da stabili organizzazioni in Italia

E’ applicabile il regime di neutralità fiscale del Tuir, con determinati limiti, al conferimento da parte di una società non residente di un ramo d'azienda appartenente a una sua stabile organizzazione in Italia a favore di una società residente.

Sottoposta all’attenzione dell’agenzia delle Entrate è un’operazione di conferimento di un ramo d’azienda da parte della stabile organizzazione italiana di una società francese esercente attività nel comparto assicurativo. In particolare, la società italiana svolge in Italia due attività e intendeva conferire uno dei due rami ad una società residente controllata dalla casa madre francese.

Si precisa che con l’operazione:

  • la società conferitaria (residente in Italia) aumenterà il proprio capitale in misura pari al valore netto contabile del ramo d'azienda oggetto del conferimento;
  • la quota della partecipazione, pari al valore di detto aumento di capitale sociale, verrà direttamente attribuita alla stabile organizzazione, senza essere trasferita o assegnata alla società non residente.

Entrate: ok al regime di neutralità fiscale ma con alcune condizioni

Secondo le Entrate – risoluzione n. 63 del 9 agosto 2018 – alla fattispecie sottopostagli è applicabile il regime di neutralità fiscale di cui agli articoli 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 2, Tuir.

Infatti, l’articolo 178, comma 1, lettera c), disciplina i “conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato”. E per tali tipologie di conferimenti di azienda, l'articolo 179, comma 2, primo periodo, prevede espressamente l'applicabilità del regime della neutralità fiscale disciplinato dall'articolo 176, Tuir, limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile effettivamente confluiti nella società conferitaria.

Inoltre, aggiunge l’Agenzia, tale conferimento non precluderà allo Stato italiano di continuare a esercitare il prelievo sui futuri atti realizzativi dei beni che, sebbene perfezionati da un soggetto diverso, sono comunque riconducibili al patrimonio di un soggetto residente.

Ma la neutralità fiscale di tale conferimento è condizionata alla circostanza che, per effetto dell'operazione, la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità della stabile organizzazione conferente da cui provengono gli asset conferiti.

Pertanto, le partecipazioni della società conferitaria residente, emesse a seguito del conferimento effettuato dalla stabile organizzazione, dovranno essere attribuite direttamente alla stessa stabile per poter beneficiare del regime di neutralità fiscale. Qualora ciò non avvenga, le stesse si considereranno realizzate al valore normale.

Inoltre, le partecipazioni emesse dalla conferitaria dovranno assumere, in capo alla stabile organizzazione conferente, un costo fiscale pari a quello che il ramo d'azienda conferito aveva presso la stabile.

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