Nessun rimborso nei tempi transitori

Pubblicato il



L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 2009, afferma che non è possibile chiedere il rimborso delle ritenute operate in un periodo transitorio o precedente a un provvedimento di sospensione delle scadenze fiscali e contributive. Il caso si riferisce ad un datore di lavoro che il 28 febbraio 2008 (giorno di paga 27) aveva versato il Tfr di un suo ex dipendente residente in Molise, assoggettandolo a tassazione. L’Agenzia ha negato il rimborso in quanto il datore in questione aveva versato le ritenute in un periodo che non risultava coperto dalla proroga dei termini delle sospensioni tributarie concesse alla Regione Molise a seguito del terremoto del 2002.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Ritenute fra due proroghe Niente richiesta di rimborso - Stroppa

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito