Nessun compenso per l'avvocato non iscritto all'albo

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Nessun compenso per  l'avvocato non iscritto all'albo

Con sentenza n. 11446 del 3 giugno 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di un avvocato, volto ad ottenere il compenso per la redazione di un parere per illustrare i margini di successo del proponendo appello.

Sin dall'inizio, tuttavia, il professionista aveva precisato di non essere personalmente abilitato al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori, ma che in ogni caso era circondato da studi legali specializzati in diritto amministrativo, che avrebbere potuto garantire la sottoscrizione dell'atto.

Avverso il rigetto della sua domanda in sede d'appello, l'avvocato ricorreva in Cassazione, adducendo la non irrilevanza e non accessorietà del parere rispetto alla redazione dell'atto giudiziario (dei cui margini di successo argomentava), nonché, la presunzione di onerosità del mandato conferitogli.

La Cassazione, rigettando entrambi i motivi di censura – e convenendo in pieno con quanto dedotto in secondo grado – ha innanzitutto precisato come la redazione del parere scritto sull'opportunità di promuovere l'appello (per cui si è inteso circoscrivere la domanda), deve essere compresa nella voce di "studio della controversia e consultazione con il cliente" e non può essere liquidata separatamente, quale prestazione stragiudiziale.

Inoltre – ha precisato la Suprema Corte – la redazione di un parere preventivo, postula in ogni caso l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori, sicchè, nel caso di specie, nulla può competere al ricorrente.

La prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto all'apposito albo previsto per legge, infatti, da luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, di modo che il professionista non ha alcuna azione di pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa.

 

 

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  • ItaliaOggi7 – Affari legali, p. V – Niente albo? Niente parcella - Costa

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