Nelle scuole l’esenzione conquista nuovi spazi

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La circolare n. 22/E diffusa il 18 marzo dal Fisco rilascia delucidazioni circa l’esenzione Iva delle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e di quelle didattiche, anche per formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus. Il riferimento normativo è al n. 20 del comma 1, dell’articolo 10 del Dpr 633/72 e a come esso debba essere reinterpretato alla luce della riforma attuata dalla legge 62/2000 e dal Dl 250/2005, per le scuole non statali. Le scuole non statali sono state distinte in due categorie: scuole paritarie e scuole non paritarie. Per il primo tipo di scuole vale il requisito del “riconoscimento” per poter applicare l’esenzione Iva; il riconoscimento è operato attraverso il decreto attributivo della parità scolastica. Per le scuole non paritarie il riconoscimento avviene, invece, attraverso l'iscrizione negli appositi elenchi regionali. Con l’abrogazione della “presa d'atto”, procedura attraverso la quale veniva operato il riconoscimento utile ai fini fiscali delle scuole private sottoposte alla vigilanza dell'Amministrazione scolastica, i soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie possono svolgere attività di natura educativa e didattica nelle materie presenti negli assetti ordinamentali del ministero della Pubblica istruzione, a prescindere da qualsiasi forma di vigilanza e di riconoscimento da parte del citato Ministero. La circolare, inoltre, precisa che anche alle prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici si applica l’esenzione Iva, perché il finanziamento del progetto da parte dell’ente costituisce il riconoscimento per atto concludente dell’attività didattica e formativa posta in essere.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Prestazioni didattiche esenti Iva - Ricca

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