Nelle reti dedicate la deducibilità diventa integrale

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 320 del 24 luglio 2008, chiarisce che i componenti negativi relativi ai beni e servizi telefonici non suscettibili, per le proprie specificità tecniche, di essere utilizzati per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali sono pienamente deducibili, non rientrando nella previsione dell’articolo 109, comma 9, del Tuir (deducibilità limitata all’80%). Si specifica, inoltre, che non è necessario richiedere la disapplicazione della norma tramite l’interpello previsto dall’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73. Nella risoluzione l’Agenzia tratta l’istanza di una società informatica che usa linee telefoniche dedicate tecnicamente non accessibili dall’esterno (intranet) per la trasmissione alle banche clienti dei dati necessari a banche, società finanziarie e aziende industriali per l’erogazione di servizi bancari. In tal caso deve prevalere l’applicazione del principio di inerenza rispetto alla norma antievasiva.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – La rete intranet a uso esclusivo genera costi a deducibilità piena - Bongi

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