Nelle opposizioni contro le multe la competenza è del Giudice di pace a prescindere dal valore

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La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6463 del 21 marzo 2011, ha spiegato che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 205, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e dell'articolo 22 bis della Legge n. 689 del 1981, la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del Codice della strada è attribuita al giudice di pace senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso "qualunque ne sia il valore", presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'articolo 7, comma 2, del Codice di procedura civile, atteso che “l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio”.

Inoltre, l'articolo 104 del Codice di procedura civile – continua la Corte - nel prevedere che le domande formulate nei confronti della stessa parte ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo all'articolo 10 dello stesso codice alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore “e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio”.

Sulla scorta di tali principi è stata annullata la decisione con cui un giudice di pace aveva negato la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del Codice della strada, il cui valore ammontava a circa 24mila euro.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Il Gdp decide qualunque importo

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