Nelle irregolarità di lavoro decide il giudice tributario

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Le sezioni unite della Corte di cassazione, con l'ordinanza 2888 del 10 febbraio 2006, stabiliscono che in materia di sanzioni amministrative irrogate dall'agenzia delle Entrate a seguito di irregolarità accertate dagli uffici provinciali del lavoro, è competente il giudice tributario anche se le violazioni non sono attinenti a tributi. L'ordinanza nasce dal caso, accertato da un ufficio provinciale del lavoro, di una dipendente che non era registrata nelle scritture obbligatorie. In tal caso non si può parlare di violazioni tributarie in quanto si tratta di lavoratore irregolare, ma l'impugnazione dell'ingiunzione rientra nella giurisdizione tributaria, poiché l'applicazione della sanzione è competenza del Fisco.

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