Nelle cessioni acconti “sterilizzati”

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La risoluzione n. 313/E del 21 luglio 2008 ha confermato che le plusvalenze da cessioni quote si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, per intero o solo in parte, sia prima che dopo il trasferimento. Quindi, se nei periodi antecedenti alla cessione il contribuente ha percepito delle somme a titolo di anticipazione, esse saranno tassabili nell’anno in cui si perfeziona la cessione e non in quello in cui materialmente sono state percepite. Anche in caso di contratti di opzioni di tipo call/put, la tassazione delle plusvalenze dovrà avvenire quando le opzioni verranno esercitate.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 – Partecipazioni di agroaziende Tassazione a doppio binario - Poggiani

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