Nell’accertamento da redditometro la prova al contribuente
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 30 ottobre 2012
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La Cassazione, con la sentenza 18604 del 29 ottobre 2012, interviene a chiarire che in caso di accertamento da redditometro l’onere della prova è sempre a carico del contribuente. Il fatto che il reddito presunto non esista o esista in misura inferiore, deve essere dimostrato dall’interessato e non dall’Amministrazione finanziaria.
La Corte, motivando che in tema di accertamento la determinazione del reddito effettuata sulla base del redditometro dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indice di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria, ribalta il precedente giudizio della Ctr di Roma.
- ItaliaOggi, p. 23 - L'auto spia per il redditometro - Alberici - www.csm.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 28 - Per il redditometro prova ai contribuenti - M. Bel. - www.fiscooggi.it
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