Nella triangolazione intracomunitaria possibile no alla detrazione

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La Corte europea, con sentenza del 22 aprile 2010 nei procedimenti riuniti C-536/08 e C-539/08, intervenendo in merito a casi di triangolazione comunitaria (il soggetto intermedio ricopre il ruolo di primo cessionario e secondo cedente), ha chiarito che nel caso i beni tassati come acquisti intracomunitari effettuati nello Stato membro di identificazione non sono stati effettivamente introdotti in detto Stato, non si può considerare che le operazioni diano diritto alla detrazione (articolo 17 della sesta direttiva). Pertanto, tali acquisti non possono fruire del regime generale di detrazione e, dunque, il soggetto passivo non può detrarre immediatamente l’Iva che grava a monte su un acquisto intracomunitario.

Gli eurogiudici così concludono: “Gli artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, parte A, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, devono essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che rientra nella situazione di cui al primo comma di quest’ultima disposizione non ha il diritto di detrarre immediatamente l’imposta sul valore aggiunto che ha gravato a monte su un acquisto intracomunitario”.

In una delle cause esaminate, un’impresa stabilita nei Paesi Bassi commercializzava computer e accessori per computer. Durante il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999, acquistava beni di questo tipo presso imprese ubicate in Stati membri diversi dai Paesi Bassi e dalla Spagna e li rivendeva ad acquirenti stabiliti in Spagna.
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