Nella rivalutazione possibile il mix di metodi

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Dalla lettura della circolare n. 22/E/2009 emerge che la rivalutazione degli immobili può essere effettuata utilizzando tre metodi:

- l’incremento del costo storico;

- il decremento del fondo di ammortamento;

- l’incremento proporzionale del costo e del fondo di ammortamento.

Mentre il criterio di rivalutazione basato sul valore di mercato o valore interno deve essere uguale per tutti i beni della stessa categoria, i metodi di rivalutazione sopra indicati possono cambiare anche all’interno della stessa categoria omogenea. Il documento di prassi dell’agenzia delle Entrate precisa che i metodi di rivalutazione possono essere mixati tra di loro anche sulla singola operazione. Inoltre, la circolare n. 22/E afferma che nella rivalutazione solo civilistica il saldo attivo rappresenta una riserva di utili non in sospensione d’imposta, così nel caso in cui venisse distribuita da una società di persone non si genera imponibile in capo ai soci. Né, allo stesso tempo, si decrementa il costo della partecipazione dato che si tratta di utili non attributi fiscalmente ai soci. Nonostante la condivisione di tali passaggi, potrebbe essere utile un chiarimento da parte dell’Agenzia per le ipotesi in cui la distribuzione del saldo attivo avviene in occasione di liquidazione della società o di recesso del socio. In tali casi, ai sensi dell’articolo 20-bis del Tuir, potrebbe essere necessario confrontare il costo storico della partecipazione con la somma attribuita al socio recedente che comprende una parte del saldo attivo.

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