Nel rito Fornero giudice diverso in ogni fase di giudizio
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 18 dicembre 2013
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Con sentenza n. 1577, del 13 dicembre 2013, la Corte d'appello di Milano annulla – nel rito Fornero per l'impugnazione dei licenziamenti – una sentenza in una causa di opposizione emessa dalla stessa persona fisica giudicante nella prima fase sommaria.
Nel richiamare anche i principi del giusto processo espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 387/1999 e n. 460/2005, la Corte di appello evidenzia come sia la fase sommaria che quella di opposizione siano caratterizzate dallo stesso oggetto e come entrambe le fasi si concludano con una decisione idonea a passare in giudicato.
Ne consegue che anche la causa di opposizione rappresenta un “altro grado di giudizio” e che, quindi, il giudice legittimato a conoscerne debba essere diverso da colui che è intervenuto nella fase precedente.
In altro modo si verificherebbe un vizio di costituzione del giudice e, ai sensi degli artt. 158 e 161 cpc, la nullità della sentenza.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - Rito Fornero, serve la terzietà - Bottini - www.anclsu.com
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