Nel leasing accordo a due

Pubblicato il



di Cassazione – sentenza 17145 del 27 luglio 2006 – chiarisce che per il contratto di leasing finanziario (uno tra i più in uso nell’ambito economico) non ricorrono i presupposti del patto trilaterale o plurilaterale; esso costituisce un collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura. Quest’ultimo viene concluso dalla società di leasing con lo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore all’ottenimento della disponibilità della cosa; causa che ha rilevanza autonoma rispetto a quella dei singoli contratti, ponendone in evidenza, nel medesimo tempo, l’interdipendenza e la reciprocità. Al punto che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito