Nel contratto c’è la sede? Il lavoratore non è trasfertista
Pubblicato il 10 settembre 2020
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Va escluso il pagamento al lavoratore dei contributi da “trasfertista” se nel contratto è indicata la sede di lavoro.
In materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, del DPR n. 917/1986 - secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies del DL n. 193/2016 - si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa".
Sono questi i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità alla luce dello ius superveniens di cui all’interpretazione autentica sopra indicata, per come richiamati dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 18663 dell’8 settembre 2020.
Contributi come trasfertisti esclusi se è indicata la sede di lavoro
Gli Ermellini, nel caso sottoposto al loro esame, hanno cassato una decisione con cui la Corte d'appello, ritenendo non rilevante l'indicazione in contratto della sede di lavoro e non considerando la misura dell'indennità corrisposta a titolo di trasferta, aveva qualificato alcuni lavoratori come "trasfertisti", basandosi su un criterio ormai non più decisivo nel nuovo quadro normativo e giurisprudenziale.
Nel dettaglio, la Corte territoriale aveva considerato che i predetti lavoratori, essendo tenuti all'espletamento della prestazione in luoghi sempre variabili e diversi, dovevano essere inquadrati nella categoria dei trasfertisti, con conseguente assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme corrisposte agli stessi a titolo di trasferta.
Conclusioni, queste, ribaltate dalla Suprema corte che ha accolto il ricorso promosso dall’INPS, secondo cui, per contro, andava escluso il pagamento dei contributi come “trasfertisti” per i lavoratori in questione posto che, nel contratto di assunzione, era indicata una sede di lavoro, mentre l'indennità di trasferta andava corrisposta solo in correlazione con l'effettivo occasionale svolgimento di attività lavorativa in sede diversa.
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