Negoziazione prima di procedere con la causa

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Obbligo per le controversie di risarcimento da incidenti e sotto le 50mila euro

A partire dal 9 febbraio 2015, decorsi, ossia, 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014, acquisteranno efficacia le disposizioni in materia di negoziazione assistita obbligatoria per le cause di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti le 50mila euro, di cui all'articolo 3 del Decreto medesimo.

Relativamente a queste tipologie di controversie, ossia, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita diventa condizione di procedibilità per chi voglia intraprendere un'azione giudiziale.

Controversie su contratti di trasporto

Si rammenta che la negoziazione assistita è divenuta condizione di procedibilità anche per le controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015).

Per le liti in detta materia, la condizione di procedibilità è già in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Limiti ad hoc per i contratti di trasporto
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Passaggio obbligato alla negoziazione – Marinaro
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Strumento affiancato all'iter della mediazione

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