Negozi duty free: modello semplificato
Pubblicato il 31 gennaio 2024
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L’Agenzia delle Dogane ha reputato necessario aggiornare alcune disposizioni contenute nella circolare n. 179/D/2000 che ha fornito istruzioni, con riferimento ai “duty free shops” sulla gestione riguardante l’introduzione della merce nei negozi operanti nella c.d. "area extra Schengen" e la cessione della stessa ai viaggiatori extra-U.E.
In aggiunta, ha disciplinato il caso di vendita dei prodotti detenuti nei DFS – Duty free shops - a viaggiatori con destinazione unionale (viaggiatori U.E.).
Le novità sono contenute nella circolare n. 5 del 29 gennaio 2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le novità partono dalle semplificazioni introdotte dal Codice Doganale Unionale (Regolamento UE n. 952/2013).
Gestione modello Duty free shop
L’operatore potrà scegliere tra due distinti modelli di gestione:
a) DFS ordinario,
b) DFS semplificato.
NOTA BENE: La gestione del DFS ordinario rimane quella stabilita dalla circolare n. 179/D/2000.
Per il DFS semplificato, invece, sarà necessario seguire la disciplina indicata nella circolare 5/D/2024
Il DFS semplificato si caratterizza per la presenza nel punto vendita di prodotti c.d. allo stato estero cioè con lo status di merce non unionale (tabacchi lavorati e alcolici) e prodotti in posizione unionale.
Analizziamo le parti più salienti del documento doganale.
Introduzioni dei tabacchi lavorati e degli alcolici senza contrassegno nel DFS
Si distingue tra merce unionale e non unionale.
Merce unionale
Per gli acquisti da fornitori nazionali, l'introduzione deve avvenire sulla base di dichiarazione di esportazione intestata al fornitore nazionale.
Per gli acquisti da fornitori di altri Stati membri, l'introduzione deve avvenire sulla base di dichiarazione di esportazione intestata al gestore.
Nel caso di merce esportata direttamente dal gestore del DFS (esportatore), alla dichiarazione di esportazione sarà allegata una fattura pro-forma emessa dallo stesso.
Merce non unionale
L'introduzione dei prodotti deve avvenire sulla scorta di documento di transito, anche nel caso di merce proveniente da depositi doganali.
Contabilità informatica
Tutta la contabilità relativa alle giacenze, introduzioni, estrazioni e vendite dovrà essere gestita su sistema informatico dei gestori che non sono autorizzati a contabilità manuali o cartacee.
L’emissione del documento di vendita dovrà avvenire mediante appositi registratori di cassa, dotati di lettori ottici e/o magnetici di carte d’imbarco.
In caso di vendita a viaggiatori extra-U.E., non è consentita la registrazione manuale dei dati presenti sulla carta d’imbarco.
Altre caratteristiche del DFS semplificato
Il modello del DFS semplificato prevede altre facilitazioni, tra cui:
- la dichiarazione semplificata per le operazioni di esportazione (Iscrizione nelle scritture del dichiarante);
- l’esonero dalla presentazione delle merci ex articolo 182.3 CDU;
- la semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse, ex articolo 177 CDU, ai fini della dichiarazione di esportazione complementare riepilogativa.
Gestore: obblighi
Il gestore, essendo autorizzato a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante, è tenuto:
- a registrare nella propria contabilità, al momento della vendita a viaggiatore extra U.E., almeno le indicazioni di una dichiarazione doganale semplificata;
- se lo richiede l’ufficio doganale di controllo, a mettere a disposizione le indicazioni della dichiarazione in dogana iscritte nelle scritture e ogni documento di accompagnamento,
- a mettere a disposizione dell’ufficio doganale di controllo le informazioni sulle merci che sono soggette a restrizioni e divieti;
a presentare la dichiarazione complementare di esportazione riepilogativa all’ufficio doganale di controllo.
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