NEET 2023: l’esonero contributivo dei dipendenti riduce al 20% l'incentivo

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NEET 2023: l’esonero contributivo dei dipendenti riduce al 20% l'incentivo

Con la circolare 21 luglio 2023, n. 68, l’Istituto Previdenziale ha fornito chiarimenti in merito alle ipotesi di cumulabilità tra l’incentivo NEET 2023 e altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Si rammenta che l’incentivo NEET 2023 è rivolto ai datori di lavoro del settore privato che dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 assumono giovani in possesso dei seguenti requisiti:

  • alla data di assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • non lavorano e non sonon inseriti in corsi di studio o formazione (c.d. NEET);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione giovani.

L’incentivo è riconosciuto per una durata di 12 mesi e nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Cumulabilità con altre agevolazioni

In caso di cumulabilità con altre agevolazioni, l’incentivo NEET è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’agevolazione in oggetto deve essere considerata come un incentivo di tipo economico sulla retribuzione erogata ai nuovi assunti in quanto la stessa è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini INPS e non sulla quota a contribuzione a carico azienda.

Taglio del cuneo contributivo

Con la circolare 68/2023, l’Inps specifica che l’esonero in oggetto è cumulabile, nei limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS).

In considerazione di ciò, le possibilità di riconoscere l’incentivo NEET 2023 nella misura piena del 60% si riducono notevolmente.

Si precisa che l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS è una misura esclusivamente a favore del lavoratore e il datore di lavoro non può sottrarsi dall’applicazione dello stesso.

In tal senso, sembrerebbe inadeguato parlare di cumulabilità considerando che i benefici derivanti dallo sgravio contributivo IVS sono rivolti esclusivamente al lavoratore (netto in busta paga più elevato).

 

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