Navigazione in alto mare. Precisazioni sulle dichiarazioni
Pubblicato il 11 agosto 2021
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Il tema afferisce alle novità introdotte dalla legge n. 178/2020 relative alla non imponibilità Iva per operazioni aventi ad oggetto navi destinate ad attività commerciale adibite alla navigazione in alto mare, ovvero beni e servizi alle stesse destinati e all’esclusione Iva per operazioni di locazione, noleggio e simili non a breve termine di unità da diporto.
Nautica in alto mare e noleggio non a breve termine: dichiarazione
Il provvedimento agenziale dello scorso 15 giugno 2021 ha approvato il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio dell’Ue, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare.
Ora, con risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti.
Per aver diritto alle agevolazioni Iva previste è necessario inoltrare una dichiarazione – esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia - attestante il possesso dei requisiti previsti dalla norma: questa può essere presentata direttamente dal dichiarante - committente, armatore, proprietario dell’imbarcazione, comandante o soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave - o, per conto di questi, da un intermediario delegato incaricato.
A seguito dell’invio della denuncia verrà rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione che andrà riportato nella fattura emessa dal cedente/prestatore riferita all’operazione oggetto di dichiarazione.
Con una sola dichiarazione è possibile riferirsi a più navi e riportare i dati identificativi dei fornitori ricollegati alla specifica nave.
Soggetti non residenti e non identificati in Italia. Semplificazione
In caso di soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia, è possibile adempiere alla comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un valido documento di identità, al Centro operativo di Pescara (Cop), all’indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it (va specificato nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021).
Fornitori indiretti
Altro caso affrontato è quello dei fornitori indiretti. Se la fruizione del regime di non imponibilità è richiesta anche con riferimento a prestazioni di servizi e/o cessioni di beni non effettuate direttamente nei confronti del dichiarante o per i casi di operazioni di bunkeraggio navale (fornitori indiretti), la risoluzione ricorda che il dichiarante, a prescindere dal fatto che sia o meno residente, stabilito o identificato in Italia, deve presentare la dichiarazione indicando i dati dei soli fornitori diretti nella Sezione II del Quadro B.
Il fornitore, poi, dovrà trasmettere la copia della dichiarazione, con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’Agenzia, ai propri cedenti o prestatori, a cui spetta la non imponibilità Iva.
Navi in corso di costruzione
Infine, vengono rese indicazioni per l’ipotesi di imbarcazioni in corso di costruzione: visto che la verifica a consuntivo della condizione della navigazione in alto mare non può essere effettuata entro la fine dell’anno solare in cui è stata inoltrata la dichiarazione stessa, i committenti/dichiaranti presentano la dichiarazione indicando nella casella 2 (numero di iscrizione della nave) il codice convenzionale 9999999, lasciando vuota la casella 1 (Paese di iscrizione) e compilando la casella 3 (nome della nave) con un numero progressivo (1, 2, 3…) quando la dichiarazione si riferisce a più imbarcazioni in costruzione dello stesso dichiarante, ferma restando la necessità di barrare le caselle 7 e 10.
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