Navi da crociera in sosta forzosa. Esenzione accisa su carburanti
Pubblicato il 18 giugno 2021
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In risposta alle richieste dirette ad ottenere indicazioni sul trattamento impositivo da applicare ai prodotti energetici utilizzati come carburanti dalle navi da crociera che, stante lo stato di emergenza da Covid-19, sono ferme o svolgono tratte limitate, l’Agenzia delle Dogane accorda l’esenzione da accisa.
Navi da crociera ferme per Covid: effettuati approvigionamenti di carburante
L’emergenza da Coronavirus ha colpito fortemente il settore: le navi sono rimaste in sosta forzosa in rada od anche nei porti dello Stato e gli spostamenti sono stati molto ridotti ed effettuati a scopi manutentivi.
Nonostante il fermo, le navi sono rimaste armate di equipaggio e hanno garantito la pronta navigabilità anche al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite da autorità pubbliche.
Inoltre, sono stati comunque effettuati gli approvvigionamenti di prodotti energetici impiegati dalle navi da crociera come carburanti per alimentare i motori e consentire il funzionamento degli impianti tecnologici e delle apparecchiature di bordo in continuità anche durante lo stazionamento.
Esenzione da accisa per rifornimenti di carburanti
In considerazione di tutto ciò, con circolare n. 20/D del 16 giugno 2021 si prevede, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, per i rifornimenti alle navi da crociera in sosta forzosa l’applicazione dell’esenzione da accisa di cui al punto 3 della Tabella A allegata al Dlgs. n. 504/95.
Per fruire dell’agevolazione, occorre fare riferimento - spiega l’Agenzia - alle procedure di cui al Dm n. 225/2015, alle determinazioni direttoriali di esecuzione del detto decreto ed alle relative istruzioni operative emanate dall’Agenzia delle Dogane (in particolare la determinazione prot. n. 30354/RU del 4 maggio 2018).
In particolare il Dm 225/2015 identifica i prodotti energetici (gasolio, olio combustibile, benzina) e le distinte tipologie di navigazione ed attività ricompresi nell’esenzione, quali:
- la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca;
- la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto merci ed alla pesca professionale;
- il dragaggio di vie navigabili e porti;
- la navigazione nelle acque marine comunitarie di unità da diporto adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio.
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