Natura commerciale o agricola dell’impresa da valutare alla stregua di criteri generali e uniformi
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 aprile 2013
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Con la sentenza n. 8690 del 10 aprile 2013, la Prima sezione civile della Cassazione ha ricordato come al fine di accertare la natura commerciale od agricola di un’impresa, rilevante al fine di stabilire se la stessa sia soggetta a fallimento, occorre fare affidamento ai criteri generali ed uniformi, valevoli per l’intero territorio nazionale.
Nel dettaglio, l’apprezzamento in concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione fra attività agrituristiche ed attività propriamente agricole e della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime - in presenza dei quali deve essere esclusa l’assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore che le eserciti -, va condotto principalmente alla luce del disposto dell’articolo 2135 comma 3 del Codice civile, integrato dalle previsioni della Legge n. 96/06 sulla “disciplina dell’agriturismo”, che ha fissato i principi fondamentali cui le regioni devono uniformarsi nell’emanare le proprie normative in materia.
- ItaliaOggi, p. 26 – L’agriturismo? Non può fallire – De Stefanis
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