NASpI e DIS-COLL: no ai minori di sedici anni

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NASpI e DIS-COLL: no ai minori di sedici anni

Arriva dall’Inps un importante chiarimento in ordine ai requisiti di accesso per le indennità NASpI e DIS-COLL, individuati dagli articoli 3 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 nello stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Vediamo quanto illustrato dall’Istituto con il messaggio n. 750 del 20 febbraio 2024, non prima di dare uno sguardo di insieme ai due istituti a tutela della disoccupazione involontaria.

NASpI e DIS-COLL: cosa sono e a chi spettano

NASpI

Si tratta di un’indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, erogata su domanda ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, inclusi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2022 la NASpI spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Sono esclusi dalla prestazione:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

DIS-COLL

L’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL è invece una prestazione concessa, sempre su domanda, a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

L’indennità non spetta, invece, a:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Stato di disoccupazione

Tornando all’oggetto del messaggio n. 750 del 20 febbraio 2024, l’Inps si sofferma sullo stato di disoccupazione, requisito necessario per la spettanza di entrambe le misure.

Al riguardo, l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come accennato, prevede che sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

La domanda di NASpI o DIS-COLL presentata all'Inps equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'Istituto all'Anpal ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Tanto premesso l’Inps, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dalle proprie Sedi in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei limiti di età previsti per l’iscrizione ai Centri per l’impiego, ha formulato richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il parere del Ministero del lavoro

Il Ministero ha chiarito che la previsione normativa sul limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato di cui all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, mentre non è previsto alcun limite massimo di età per l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll.

Per quanto attiene invece il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, fissato al compimento dei sedici anni dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero ne estende la portata anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro per i soggetti di età inferiore ai sedici anni, con conseguente esclusione di accesso alle prestazioni.

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