NASpI, 13 settimane di contribuzione da ultima cessazione senza neutralizzazione

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NASpI, 13 settimane di contribuzione da ultima cessazione senza neutralizzazione

“Assenza 13 settimane di contribuzione dall'ultima cessazione volontaria”: è la nuova motivazione con cui l’INPS respingerà le domande di indennità di disoccupazione NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro preceduta da una cessazione volontaria avvenuta nei 12 mesi precedenti e che non rispetti i parametri fissati dalla legge di Bilancio 2025.

A renderlo noto è il messaggio n. 420 del 3 febbraio 2025, non pubblicato sul sito web istituzionale, con cui l’Istituto previdenziale, nelle more della pubblicazione della circolare, fornisce istruzioni alle Sedi territoriali per la corretta gestione delle domande di NASpI presentate a seguito di eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2025.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla legge di Bilancio 2025 a cui si deve l’introduzione delle novità in questione.

Cessazione involontaria preceduta da cessazione volontaria: novità per la NASpI

L'articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha integrato l'articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, introducendo al comma 1, lettera c-bis), un nuovo requisito di accesso alla NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.

In particolare, la norma stabilisce che il richiedente debba far valere almeno 13 settimane di contribuzione tra la cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (dimissioni volontarie o risoluzione consensuale) e l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI.

La norma si applica esclusivamente alle domande di NASpI presentate per eventi di cessazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025 e a condizione che l'evento di cessazione volontaria per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.

Sono previste specifiche esclusioni in caso di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001;
  • risoluzioni consensuali nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1996.

NASpI per eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025

L’INPS, con il messaggio n. 420 del 3 febbraio 2025, sottolinea che la disposizione della legge di Bilancio 2025 si applica alle sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per evento di disoccupazione, ricorda lo stesso Istituto, si intende l'evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

In presenza di tale condizione, l’INPS verificherà se l'interessato, nei 12 mesi che precedono l'evento di cessazione involontaria, abbia cessato un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale non rientranti nelle fattispecie escluse (dimissioni per giusta causa, dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre intervenute nel periodo tutelato, risoluzione consensuale ex articolo 7 della legge n. 604/1996).

Verifica del requisito contributivo delle 13 settimane di contribuzione

Laddove si attesti la sussistenza di una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si chiede la NASpI, l’INPS verificherà che il richiedente la NASpI soddisfi il requisito delle 13 settimane di contribuzione nell'arco temporale che va dalla data di cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni/risoluzione consensuale alla data di cessazione involontaria per cui ha richiesto la prestazione NASpI.

ATTENZIONE: Non è possibile far valere contributi maturati nell’ ordinario quadriennio di osservazione.

Sono considerate utili per il perfezionamento del requisito contributivo tutte le settimane retribuite, purché rispettino il minimale settimanale previsto dalla normativa vigente (INPS, circolare n. 94 del 2015).

È bene far notare che, a differenza di quanto avviene per la verifica ordinaria del requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, la presenza di eventi potenzialmente neutri (ad esempio periodi di malattia ed infortunio o periodi di CIG a zero ore) nel nuovo periodo di osservazione (dalla data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria) non consente di procedere all'ampliamento del periodo di osservazione con la loro neutralizzazione.

Istruttoria delle domande di NASpI

L’INPS detta da ultimo, con il messaggio n. 420/2025 in commento, tutti gli step e le tempistiche delle istruttorie da avviare sulle le domande interessate dalla nuova disposizione.

A partire dal 5 febbraio 2025, gli operatori di sede possono ottenere una lista delle domande utilizzando il campo Note dei report del cruscotto NASpI Automatizzata con la dicitura “Legge n. 207/2024”.

Dal 7 febbraio 2025, le procedure automatizzate provvedono alla verifica della presenza delle 13 settimane di contribuzione necessarie per l’accesso alla prestazione nel nuovo periodo di osservazione (dalla data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria).

Nel caso in cui tale requisito risulti soddisfatto, durata e misura della prestazione sono determinate secondo i criteri ordinari, considerando il quadriennio di riferimento.

Nel caso in cui il requisito delle 13 settimane non sia soddisfatto, la domanda di NASpI è respinta con il motivo di reiezione di nuova istituzione: “Assenza 13 settimane di contribuzione dall’ultima cessazione volontaria”.

Flusso della procedura

Step 1

  • Verifica della presenza di cessazione volontaria nei 12 mesi precedenti: accertamento se il richiedente ha cessato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con dimissioni o risoluzione consensuale nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria.

Step 2

  • Verifica del requisito contributivo: controllo automatico della presenza di almeno 13 settimane di contribuzione tra la cessazione volontaria e quella involontaria.

Step 3

  • Determinazione della prestazione:
    -  se il requisito delle 13 settimane è soddisfatto: calcolo della durata e misura della prestazione secondo criteri ordinari.
    -  se il requisito delle 13 settimane non è soddisfatto: rigetto della domanda con il motivo: “Assenza 13 settimane di contribuzione dall’ultima cessazione volontaria”.
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