Mutuo al noto camorrista. Esclusa la buona fede della banca

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 33769 depositata lo scorso 12 settembre 2011, hanno confermato il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di un istituto di credito volta a far dichiarare l'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria su dei beni immobili di proprietà di un noto camorrista, definitivamente confiscati dal giudice della prevenzione.

Secondo il giudice di merito, era da escludere, nella vicenda in esame, la buona fede degli operatori bancari e ciò in considerazione sia della notorietà del ruolo camorristico e dell’illecita accumulazione patrimoniale attraverso cui fu avviata e gestita dagli stessi, nonché della negligenza delle operazioni bancarie che condussero alla concessione dei mutui in favore della citata società.

Tale considerazione è stata condivisa dalla Suprema corte, secondo cui degli “operatori bancari, particolarmente fiscali ed attentissimi nella elargizioni di prestiti, scoperture bancarie e mutui ipotecari, operando secondo abituali prassi creditizie, avrebbero dovuto accertare senza difficoltà le qualità sociali ed economiche di clienti tanto particolari, soprattutto presso agenzie poste nell’ambito di municipalità di assai ridotte dimensioni demografiche, tali dovendosi ritenere i comuni di 26.000 abitanti, regolandosi di conseguenza rispetto ai richiesti mutui”.
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