Multe notificate via Pec, procedure e termini
Pubblicato il 17 gennaio 2018
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Pubblicato il Decreto del ministero dell’Interno sulle notifiche per via telematica
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 che disciplina le procedure per le notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada per tramite di PEC, posta elettronica certificata.
Nel provvedimento, sono altresì determinati, a garanzia dell’uniformità degli atti inviati, il contenuto minimo del messaggio di PEC e dei relativi allegati nonché il momento e la documentazione occorrente per considerare gli atti come notificati e conoscibili ai destinatari, posto che la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC viene considerato documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso.
Disciplinate, a seguire, le procedure di notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile utilizzare la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i termini previsti, le procedure ordinarie di notifica.
Notifica a mezzo Pec
In primo luogo, nel decreto ministeriale viene sancito che le notificazioni a mezzo Pec dei verbali di contestazione delle multe, le quali dovranno avvenire secondo le disposizioni del CAD e del DPR n. 68/2005, si effettuano, nel rispetto dei termini previsti dal Codice della strada, nei confronti:
a) di chi abbia commesso la violazione e sia stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito se abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale;
b) del proprietario del veicolo con il quale sia stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione, quando abbia domicilio digitale, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell'illecito.
Qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito o nel caso in cui non sia stato comunicato l’indirizzo Pec, quest’ultimo dovrà essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche.
Contenuto del messaggio via PEC
Il messaggio di PEC da inviare dovrà indicare, nell'oggetto, la dizione di “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”.
In allegato, lo stesso dovrà contenere:
- la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui dovranno essere riportate alcune informazioni minime (denominazione esatta e indirizzo dell'amministrazione; indicazione del responsabile del procedimento di notificazione e di chi ha curato la redazione dell'atto; indirizzo e telefono dell'ufficio dove è possibile esercitare il diritto di accesso; indirizzo Pec a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto);
- copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l'originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale;
- ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario.
La ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC fa piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.
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