Moss anche con regime fiscale di vantaggio e forfetario

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Moss anche con regime fiscale di vantaggio e forfetario

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75 del 28 agosto 2015, risponde ad un interpello in merito alla coesistenza del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (ex articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, spiegato dalla circolare 17/E/2012 e soppresso a decorrere dal 2015) e dello speciale regime Moss nell'ambito del commercio elettronico diretto. L'Agenzia è del parere che tale convivenza, tra le regole procedurali semplificate ai fini Iva per il regime fiscale di vantaggio e quelle proprie del sistema Moss, sia possibile.

Si premette che dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di territorialità ai fini Iva dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica resi a persone che non sono soggetti passivi di imposta (cosiddetti rapporti B2C). Dal momento che il luogo delle prestazioni di tali servizi è quello in cui le persone “non soggetti passivi di imposta” sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale, l’Iva deve essere applicata con l’aliquota vigente nel paese di destinazione della prestazione.

Gli adempimenti che scaturiscono dalle nuove regole prevedono che:

  • gli operatori nazionali si identifichino in ciascuno Stato membro in cui prestano i servizi in argomento a consumatori finali, per assolvere l’Iva ivi dovuta;

  • in alternativa si avvalgano del regime Mini one stop shop (Moss), che consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia, per ciò che in tale sede rileva, di adempiere i relativi obblighi Iva senza doversi identificare nei diversi Paesi Ue di residenza dei committenti privati.

La questione sorta è rispetto ai consumatori finali residenti all'estero per chi è nel regime fiscale di vantaggio, che ha sostituito il regime fiscale dei minimi, soppresso dalla legge 190/2014 (Stabilità 2015).

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfetario dal 1° gennaio 2015 per i contribuenti di minori dimensioni.

Tornando all'interpello, l'agenzia spiega che, in assenza di un’espressa disciplina nel regime di vantaggio, può trovare applicazione la disciplina prevista per il regime forfetario:

  • in relazione ai servizi resi verso l’estero, al regime fiscale di vantaggio si applicano le regole ordinarie sulla territorialità, così come espressamente previsto per il nuovo regime forfetario;

  • è possibile la convivenza tra le regole procedurali semplificate previste, ai fini Iva, per il regime fiscale di vantaggio e quelle proprie del sistema Moss.

Pertanto, anche quando i servizi elettronici sono resi nell’ambito del regime agevolato:

  • nei rapporti B2B, la relativa Iva deve essere assolta dal committente nel proprio Paese, poiché l’operazione è fuori campo Iva in Italia;

  • nei rapporti B2C, il prestatore è tenuto a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi o, in alternativa, può avvalersi del regime Moss, applicando le regole procedurali previste per tali operazioni.

L'Agenzia chiosa indicando che, alla luce della novella disciplina del regime forfetario, devono in parte ritenersi superati i chiarimenti resi in via interpretativa con la circolare n. 36/E/2010.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 13 - Nuovi minimi nel «Moss» - Balzanelli
  • ItaliaOggi, p. 27 - Territorialità Iva ampia - Ricca

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