Modello Unico 2009 scadenza al 30 settembre

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Per circa 12mila contribuenti, tra persone fisiche (modello Unico 2009 PF), società di persone (modello Unico 2009 SP), società di capitale (modello Unico 2009 SC) ed enti non commerciali, oggi 30 settembre, è l’ultimo giorno valido per trasmettere in via telematica la dichiarazione dei redditi, dell’Iva e dell’Irap. La presentazione del modello via internet potrà avvenire o tramite un intermediario abilitato oppure accedendo direttamente ai servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, attraverso il sito web www.agenziaentrate.it .

 

In caso di mancato invio entro la data indicata, è possibile procedere nei successivi 90 giorni, ma in questo caso scatterebbero immediatamente delle sanzioni che possono arrivare fino a 1.032 euro. Le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se poi scartate. In tal caso, dovranno essere rinviate entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto da parte dell’amministrazione finanziaria. Dunque, il 5 ottobre 2009 sarà l’ultimo giorno per ritrasmettere le dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap scartate da Fisconline o Entratel.

La data del 30 settembre è anche lo spartiacque per le eventuali correzioni e integrazioni. I contribuenti che presentano Unico 2009 possono sanare eventuali irregolarità commesse nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Cioè, i contribuenti che in relazione all’anno 2008 non hanno eseguito i versamenti possono beneficiare del ravvedimento “lungo” ed effettuare il pagamento tardivo con il versamento delle somme maggiorate degli interessi del 3%. Gli interessi vanno calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine, compreso il giorno del pagamento; si deve corrispondere, poi, anche una sanzione del 3%. Inoltre, entro il 30 settembre, si può anche integrare o rettificare una dichiarazione già presentata, barrando l’apposita casella. Si tratta della facoltà concessa a quei contribuenti che hanno già presentato (a luglio o agosto 2009) un modello Unico 2009 e si accorgono di aver commesso un errore o di aver dimenticato qualcosa. Sarà possibile, così, presentare in via telematica un nuovo modello Unico 2009, completo in tutte le sue parti, che sostituisce integralmente quello già presentato.

Quest’anno sono state introdotte alcune novità in materia di dichiarazione dei redditi.

La prima riguarda la separazione del modello Irap dalla dichiarazione unificata (modello Unico che accoglie la dichiarazione dei redditi e quella Iva). Così, i contribuenti che devono presentare il modello Unico 2009, ma sono anche soggetti Irap, devono presentare separatamente i due modelli, predisponendo due file separati. Nel caso le dichiarazioni siano presentate tramite un intermediario abilitato, quest’ultimo deve rilasciare due distinti impegni alla presentazione telematica, uno per Unico 2009 e uno per il modello Irap 2009 oppure per il modello Iva 2009 (in caso di dichiarazione Iva separata).

L’altra novità si chiama Unico mini, e consiste in una versione semplificata del modello, che è stata introdotta per agevolare coloro che si trovano in situazioni meno complesse e percepiscono redditi più comuni. Potranno utilizzare Unico mini coloro che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio, quindi coloro che hanno percepito uno o più redditi derivanti da: pensione, lavoro dipendente o assimilati, terreni e fabbricati, attività commerciali e lavoro autonomo occasionali e che intendono usufruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti e delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro.

Tra gli adempimenti in programma per il 30 settembre, termine di presentazione del modello Unico 2009, vi è anche la possibilità del contribuente di regolarizzare la maggiore Iva dovuta a seguito dell’applicazione dei parametri. L’adeguamento del volume d’affari ai parametri è possibile attraverso l’uso del codice 6493. Infine, sempre entro il 30 settembre, scade anche il termine per i contribuenti obbligati alla dichiarazione annuale Iva in via autonoma (cioè le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

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