Modello TR versione aggiornata per il rimborso del credito Iva infrannuale
Pubblicato il 19 aprile 2023
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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello TR per il rimborso del credito Iva infrannuale.
Il 14 marzo 2023, sul sito internet dell’Amministrazione finanziaria, è stata pubblicata la nuova versione del modello Iva TR, corredata dalle istruzioni per la compilazione, che deve essere utilizzata a partire dal 1° aprile 2023.
NOTA BENE: La precedente versione del modello potrà, comunque, essere utilizzata fino al 2 maggio 2023.
Richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale, soggetti abilitati
I contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre 2023 sono tenuti a presentare l’apposito Modello Iva TR.
Tale modello deve essere utilizzato quando l’eccedenza di imposta supera i 2.582,28 euro e i contribuenti intendono chiederne il rimborso o vogliono utilizzarla in compensazione con altri tributi, contributi e premi.
Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso, ai sensi dell’articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972:
- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).
NOTA BENE: Il modello TR può essere presentato direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Per la presentazione del modello valgono le medesime regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni annuali, compresa quella secondo cui, se un’istanza trasmessa nei termini è scartata dal sistema, la stessa si considera tempestiva se viene ritrasmessa entro 5 giorni dalla data di comunicazione dei motivi di scarto.
Compensazioni e visto di conformità
In specifiche casistiche è necessaria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo che esercitano il controllo contabile (collegio sindacale, revisore o società di revisione).
Il credito Iva trimestrale – se di importo superiore a 30.000 euro – può essere richiesto a rimborso “senza” la prestazione di una garanzia nel caso in cui l'istanza sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di taluni requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.
Tuttavia, si evidenzia che è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione ed i rimborsi dei crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui, in caso di soggetti ISA che, con riferimento al periodo di imposta 2021, hanno ottenuto un indice di affidabilità almeno pari a 8 oppure almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
Modello IVA TR, motivi aggiornamento
Anche quest’anno trovano spazio alcune novità nel modello IVA TR.
Gli “aggiornamenti” hanno riguardato, in particolare:
- l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, che viene interamente sostituita;
- i quadri TA e TB che sono stati modificati per tener conto della “riduzione” delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina, alla luce del mancato rinnovo delle percentuali previste sino al 2022;
- il cambiamento nella descrizione del codice “3” riportato nella “Tabella generale dei codici di carica” che diventa “Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale”. In applicazione del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. 14/2019), infatti, la disciplina del fallimento è sostituita, per le procedure aperte dal 15 luglio 2022, dalla disciplina della “liquidazione giudiziale”.
Modello Iva TR, come e quando presentarlo
Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.
Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.
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