Modello Iva TR “aggiornato” alle percentuali di compensazione
Pubblicato il 23 marzo 2023
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Entro il prossimo 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo), i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre 2023 sono tenuti a presentare l’apposito modello Iva TR. Si tratta dei soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione “orizzontale”. In alcuni casi è necessaria l’apposizione sull’istanza del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale. Anche quest’anno trovano spazio le novità nel modello. Lo scorso 14 marzo, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento del modello nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche. La nuova versione del modello è utilizzabile a partire dal 1° aprile 2023; tuttavia, il modello “precedente” potrà essere utilizzato fino al 2 maggio 2023.
Gli “aggiornamenti” hanno riguardato, in particolare:
- la prima pagina del modello, ossia l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 che viene interamente sostituita;
- i quadri TA e TB che sono stati modificati per tener conto della “riduzione” delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina, alla luce del mancato rinnovo delle disposizioni di favore previste sino alla fine del 2022;
- il cambiamento nella descrizione del codice “3” riportato nella “Tabella generale dei codici di carica” che diventa “Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale”. In applicazione del Codice della crisi d’impresa (DLgs. 14/2019), infatti, la disciplina del fallimento è sostituita, per le procedure aperte dal 15 luglio 2022, dalla disciplina della “liquidazione giudiziale”.
NOTA BENE: Il modello TR può essere presentato direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Per la presentazione del modello valgono le medesime regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni annuali, compresa quella secondo cui, se un’istanza trasmessa nei termini è scartata dal sistema, la stessa si considera tempestiva se viene ritrasmessa entro 5 giorni dalla data di comunicazione dei motivi di scarto.
Presupposti oggettivi
In base all’articolo 38-bis, comma 2 del D.P.R. 633/1972 il credito Iva trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso o in compensazione orizzontale da parte dei contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all’art. 30, co. 3 del D.P.R. 633/1972:
Aliquota media |
aver effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui “aliquota media”, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni (computando a tal fine anche le operazioni effettuate in reverse charge e split payment). |
Operazioni non imponibili |
aver effettuato operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/72) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Tra queste vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972). |
Beni ammortizzabili |
aver effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, si rammenta che:
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Operazioni non soggette |
aver effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (e, quindi operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità), per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:
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L’istanza può essere presentata anche dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione, identificazione direttamente in Italia (articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972) ovvero con rappresentante fiscale. Tali soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva del trimestre di riferimento anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30.
ATTENZIONE: Ai fini della richiesta di rimborso e/o compensazione, occorre tener presente, poi, che l’istanza si riferisce solo al credito maturato nel trimestre (non può comprendere quello del trimestre precedente).
Casi particolari |
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Contribuente con contabilità presso terzi
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I contribuenti che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), hanno optato per l’effettuazione delle liquidazioni perioche secondo il regime previsto dall’art. 1 del D.P.R. 100/1998, sono tenuti a determinare l’eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre di riferimento e l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso trimestre. Ad esempio, per il primo trimestre dell’anno le operazioni da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. |
Regimi particolari |
Sono ammessi alla presentazione dell'istanza anche i soggetti che hanno adottato, per obbligo di legge o opzione, particolari criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile. In questo caso, il rigo TB32 (imposta in detrazione) deve essere compilato tenendo conto dei criteri previsti dal regime di appartenenza. |
Contribuenti con contabilità separate |
I soggetti che esercitano più attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR Iva, sono tenuti a presentare un unico modello, riepilogativo dei dati relativi a tutte le attività esercitate, indicando il codice dell'attività per cui è stato registrato il volume d'affari più elevato. |
Gruppo Iva |
I soggetti che hanno optato per la costituzione di un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti del DPR 633/72 possono avvalersi dell’istanza solo ai fini del rimborso. A norma dell’articolo articolo 4, comma 4 del DM 6.4.2018 il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti. |
Enti e società controllanti |
Gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'articolo 73 del DPR 633/72, possono richiedere il rimborso infrannuale ovvero utilizzare in compensazione l’eccedenza di credito della procedura dell’IVA di gruppo relativa a quelle società facenti parte della stessa in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2, lett. a), b), e) nonché c) e d), queste ultime con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, secondo comma. A tal fine, l’ente o società controllante presenta l’apposito prospetto riepilogativo ad essi riservato allegando, per ciascuna delle società in possesso dei requisiti, il modulo previsto per la generalità dei contribuenti con l’indicazione degli elementi contabili del trimestre. |
Compensazioni e visto di conformità
In specifiche casistiche è necessaria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo che esercitano il controllo contabile (collegio sindacale, revisore o società di revisione). Tuttavia, le “soglie” di riferimento sono differenti a seconda che si intenda chiedere a rimborso il credito ovvero utilizzarlo in compensazione “orizzontale”. In primo luogo, si ricorda che il credito IVA trimestrale – se di importo non superiore a 30.000 euro – può essere richiesto a rimborso senza la presentazione di una garanzia purché siano “congiuntamente” rispettati i seguenti adempimenti:
- presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 30.000 euro, recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante la sussistenza di taluni ben individuati requisiti patrimoniali di cui all’articolo 38-bis comma 4.
Resta chiaro che il limite di 30.000 euro si riferisce alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non alla singola richiesta (circolare n. 32/E/2014).
Il comma 6 dell’articolo 38-bis stabilisce, invece, che la prestazione della “garanzia” esonera il contribuente dall'apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso. Pertanto, il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell'apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva.
La garanzia patrimoniale (cha ha una durata massima di 3 anni), deve essere idonea ad assicurare all’amministrazione finanziaria, entro il limite massimo dell’importo chiesto a rimborso, la restituzione totale o parziale delle somme e delle relative sanzioni, interessi e spese dovuti dal soggetto che ha chiesto il rimborso che successivamente si rivela non dovuto.
L’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro resta confermato solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio” e cioè quando il rimborso è richiesto:
a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012;
b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Ulteriore punto riguarda l’utilizzo in compensazione mediante F24 dell’eventuale credito Iva trimestrale. Nello specifico, i crediti relativi all’Iva annuale o infrannuale (risultante dal modello TR), possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, per importi superiori a 5.000 euro (limite elevato a 50.000 annui euro per le start-up innovative), solo se certificati attraverso l’apposizione sulla dichiarazione/istanza del visto di conformità, ovvero, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell’organo che esercitano il controllo contabile (collegio sindacale, revisore o società di revisione).
Il visto è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesta la compensazione del credito Iva trimestrale è di importo superiore a 5.000 euro annui, “anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione”. Pertanto – precisa l’Agenzia (risoluzione n. 103/E/2017) – è esclusa la possibilità di prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre, in analogia a quanto detto per i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale.
Restano, invece, esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) le compensazioni orizzontali di crediti Iva di importo non superiore a 5.000 euro annui. E’ stato, infatti, precisato che per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui non necessita il visto di conformità “né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale né l’istanza di compensazione”. Pertanto, i crediti Iva infrannuali emergenti dal modello TR di importo inferiore a 5.000 euro annui possono essere utilizzati in compensazione "orizzontale" in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa ed a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Si rammenta, altresì, che la compensazione di importi superiori a 5.000 euro può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui emerge il credito. La soglia dei 5.000 euro annui va “riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”. Sempre stando alla risoluzione n. 103/E/2017, nel caso si presenti un modello Iva TR (con un credito chiesto in compensazione superiore a 5.000 euro) erroneamente privo del visto di conformità, l’utilizzo in misura inferiore al limite previsto “non ne inficerà la spettanza”. Va da sé che, nell’eventualità in cui il contribuente decida di compensare l’intero ammontare indicato nel modello (superiore ai 5000 euro), potrà farlo solo previa presentazione di un modello Iva TR "integrativo" munito di visto di conformità, in cui va barrata la casella “modifica istanza precedente”. Da ultimo, si rammenta che:
- sia il professionista che la società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale possono apporre il visto di conformità. La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi definite dal D.M. 18/02/1999.
- l’apposizione del visto di conformità è consentita ai responsabili dei C.A.F. – da individuare tra gli iscritti nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili – “anche assunti con rapporto di lavoro subordinato”. Ciò in quanto è richiesta l’iscrizione negli albi ivi indicati ma non il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo.
- non si ravvisano preclusioni alla trasmissione della dichiarazione - predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi - per il tramite dell’abilitazione della medesima società, ove quest’ultima sia inquadrabile fra le società di cui all’articolo 2 del D.M. 18/02/1999.
Esonero soggetti Isa
L’articolo articolo 9-bis, comma 11 lett. a) e b) del D.L. 50/2017 ha previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della “garanzia” per la compensazione ed i rimborsi dei crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui in favore dei soggetti ISA con un determinato livello di affidabilità fiscale. In particolare, i soggetti che, con riferimento al periodo di imposta 2021, hanno ottenuto un indice di affidabilità almeno pari a 8 oppure almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2020 e 2021, godono del regime premiale.
Le istruzioni al modello Iva/TR prevedono l’indicazione al rigo TD8, campo 3 “Esonero garanzia”, del codice “5” se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui. Diversamente, non è previsto alcun esonero dall’apposizione del visto ove si utilizzi il credito IVA trimestrale in compensazione orizzontale.
ATTENZIONE: Il limite dei 50.000 euro assume rilevanza cumulativa (credito Iva anno 2022 e crediti trimestrali 2023). La sussistenza dell’esonero sarà, quindi, verificata dall’Agenzia sulla base del risultato desumibile dal modello ISA presentato; ciò è confermato nell’ambito di una FAQ disponibile sul sito Internet dell’Agenzia che riporta quanto segue: “in sede di compilazione del modello IVA TR non è necessario fornire tale informazione in quanto il riscontro della sussistenza del conseguimento del livello di affidabilità fiscale richiesto è operato dall’Agenzia delle Entrate che verifica i dati del modello ISA corrispondente".
Esecuzione del rimborso
I rimborsi infrannuali sono eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre per il quale si presenta la richiesta. Tuttavia, per alcune categorie di contribuenti, individuate con appositi decreti ministeriali (emanati ai sensi del penultimo comma dell’articolo 38-bis), è possibile ottenere l’erogazione “prioritaria” del rimborso. Detti soggetti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti per accedere al rimborso prioritario indicando l'apposito “codice” nel quadro TD del modello. Il rimborso in via prioritaria riguarda anche i soggetti che effettuano operazioni ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R.633/72, ossia coloro che applicano l'imposta con il metodo del cd. split payment (DM 23.1.2015). Chiaramente, sono ammesse al beneficio le operazioni soggette a split payment effettuate nel periodo di riferimento.
Struttura del modello TR
Il modello TR, come di consueto, è composto da un frontespizio e dai seguenti cinque quadri:
quadro TA |
Devono essere indicate le operazioni “attive” annotate o da annotare per le quali, nel periodo di riferimento, si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Inoltre, vanno riportate “separatamente” le operazioni soggette a reverse charge e split payment. |
quadro TB |
Devono essere indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il modello. |
quadro TC |
E' utilizzato per indicare l'eccedenza detraibile relativa al trimestre precedente (non è ammesso il riporto del credito IVA da periodi precedenti); |
quadro TD |
E' costituito da tre sezioni:
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quadro TE |
E' riservato agli enti e alle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo. |
NOTA BENE: Come anticipato, il nuovo modello – utilizzabile già dalla prossima scadenza - è stato aggiornato (nei quadri TA e TB) alla “riduzione”, dal 1° gennaio 2023, delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina (7% per i bovini e 7,3% per i suini) nonché alla nuova informativa sul trattamento dei dati personali.
Quadro Normativo |
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