Modello precompilato 730/2016
Pubblicato il 31 marzo 2016
In questo articolo:
- La dichiarazione precompilata
- Utilizzo del modello 730
- Amministratore di condominio
- Destinazione del due per mille
- Incremento della produttività
- Spese funebri e spese di istruzione
- Interventi per il recupero edilizio
- Presentazione del modello
- Presentazione tramite Caf o professionisti abilitati
- Il visto di conformità infedele
- Polizza assicurativa
- L’elenco della DRE
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Assistenza fiscale e visto di conformità
Il modello per la dichiarazione dei redditi 2015 (modello 730/2016) è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2016. I contribuenti che possono utilizzare tale modello, come lo scorso anno, possono optare per il modello ordinario o per quello precompilato. Il modello precompilato viene predisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati disponibili in Anagrafe tributaria che derivano dalla Certificazione Unica e dalle comunicazioni trasmesse da parte di enti previdenziali, istituti di credito ed altri soggetti, nonché dalla dichiarazione dell’anno precedente. Tale modello deve essere trasmesso dal contribuente direttamente o tramite i soggetti che prestano assistenza fiscale, potendo apportare modifiche inserendo i dati non presenti.
Se per l’assistenza fiscale ci si rivolge ai Caf o ai professionisti abilitati, questi hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) per poi rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione sulla correttezza dei dati).
La dichiarazione precompilata
Siamo ormai al secondo anno per la dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati desunti dalle comunicazioni e certificazioni trasmesse dai datori di lavoro, enti e altri soggetti, nonché dalle dichiarazioni dell’anno precedente. Quest’anno il modello conterrà molti più dati rispetto allo scorso anno, anche se la categoria delle spese presenti ancora non è completa. Il modello precompilato sarà reso disponibile a favore dei lavoratori dipendenti e pensionati che:
- nell’anno 2015 hanno presentato il modello 730/2015 per i redditi relativi all’anno 2014;
- hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2016 relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2015.
Il modello 730 precompilato verrà messo a disposizione del contribuente dal 15 aprile 2016 in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla quale è possibile accedere direttamente (tramite un apposito Pin) ovvero tramite il proprio sostituto di imposta o tramite un Caf o un professionista abilitato (previo rilascio della delega).
Il contribuente può:
- accettare la dichiarazione rendendo definitivi i dati in essa indicati;
- integrarla con dati non conosciuti dall'Agenzia delle Entrate, consegnati ai centri di assistenza fiscale ed a professionisti abilitati all'assistenza fiscale che provvedono all'integrazione della dichiarazione e all'opposizione del visto di conformità.
Permane comunque la necessità del controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che hanno diritto alle detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.
I dati presenti nel modello 730 precompilato fanno riferimento a:
- redditi che derivano dalla Certificazione Unica (redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo occasionale), le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i dati dei familiari a carico;
- alcuni oneri detraibili e deducibili;
- i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
- altri dati presenti nell’anagrafe tributaria.
Tra gli oneri detraibili e deducibili saranno indicati nel modello precompilato:
- le spese sanitarie e relativi rimborsi;
- l'acquisto di farmaci, tranne quelli “da banco” i cui dati quest’anno non sono disponibili;
- gli interessi passivi sui mutui;
- i premi assicurativi;
- i contributi previdenziali;
- le spese sostenute nel 2015 per ristrutturazioni edilizie, interventi per il risparmio energetico ed arredi destinati agli immobili ristrutturati;
- le spese universitarie e quelle funebri;
- i contributi per la previdenza complementare.
Per quanto riguarda le spese relative alle ristrutturazioni edilizie, queste non saranno inserite direttamente in dichiarazione, ma saranno riportate in un apposito prospetto che il contribuente deve verificare. Entrano invece le spese sanitarie (che sono state sostenute nel 2015), comunicate attraverso il sistema “Tessera sanitaria”. Tali spese sono ancora incomplete in quanto mancano quelle sostenute presso operatori sanitari non iscritti all’albo dei medici e degli odontoiatri, le spese sostenute in strutture non convenzionate con il SSN e quelle sostenute presso medici che hanno omesso per dimenticanza la richiesta del codice fiscale del paziente.
Utilizzo del modello 730
Il modello 730 (precompilato o ordinario) può essere utilizzato per dichiarare:
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non sussiste l’obbligo di attribuzione della partita Iva;
- alcune tipologie di redditi diversi e di redditi soggetti a tassazione separata.
Non possono utilizzare il modello 730 (precompilato o ordinario) e quindi devono presentare il modello Unico Persone Fisiche 2016 i contribuenti che nel 2015 hanno percepito:
- redditi agrari derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66;
- redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
Non possono inoltre presentare il modello 730 coloro che:
- nel 2015 e/o nel 2016 non sono residenti in Italia;
- devono presentare una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato;
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero dove sono state pagate imposte a titolo di acconto o in via provvisoria e per le quali è possibile chiedere il rimborso;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Amministratore di condominio
Tra le novità presenti nella dichiarazione una riguarda l’amministratore di condominio. Questi fino allo scorso anno presentava la dichiarazione dei redditi con il Modello Unico allegando il quadro AC, da quest’anno in presenza dei relativi presupposti, l’amministratore in carica al 31.12.2015 può presentare il modello 730 compilando il nuovo quadro K nel quale dovrà inserire:
- la comunicazione dei dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;
- la comunicazione dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nel 2015 e dei dati identificativi dei relativi fornitori ai quali siano stati corrisposti a qualsiasi titolo somme annue (al lordo dell’Iva) superiori ad 258,23 euro.
Se l’amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata allegando il quadro K al frontespizio del Modello Unico 2016 PF con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello.
L'introduzione del nuovo quadro K (che riprende struttura del quadro AC di Unico PF) costituisce un'importante semplificazione per gli amministratori non professionisti, i quali così non dovranno più presentare il quadro AC ed il frontespizio del modello Unico come dovevano fare fino allo scorso anno.
Destinazione del due per mille
La legge di Stabilità 2016 ha previsto per il periodo d'imposta 2015 la possibilità di destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di un'associazione culturale iscritta in uno specifico elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Finora era possibile destinare il 2 per mille dell'IRPEF solo a favore di partiti politici, e i contribuenti dovranno compilare l'apposita riquadro indicando il codice fiscale dell'associazione beneficiaria e apporre la propria firma. Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono alternative tra loro e possono pertanto essere tutte espresse. Per effettuare la scelta il contribuente deve compilare la scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite. I contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono comunque scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’Irpef utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2016 o al modello UNICO Persone fisiche 2016 e seguendo le relative istruzioni.
Incremento della produttività
Tra le novità del quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati) vi è l'eliminazione del rigo C4 relativo alle somme percepite per incremento della produttività, in quanto tale agevolazione per l'anno d'imposta 2015 non trova applicazione. L'agevolazione introdotta dal D.L. n. 93/2008 è stata più volte prorogata, tranne che per il 2015, per tale anno pertanto non verrà applicata l’aliquota agevolata del 10% sulle somme per incremento della produttività e le stesse concorreranno a formare il reddito complessivo con tassazione ordinaria IRPEF. Bisogna comunque dire che l'agevolazione è stata riproposta per il periodo d'imposta 2016 dall’ultima legge di Stabilità con imposta sostitutiva del 10% su un importo massimo complessivo lordo di 2.000 euro (o 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), per i lavoratori dipendenti del settore privato che avranno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Nel prossimo modello 730/2017 (redditi 2016) sarà nuovamente previsto il rigo C4.
Spese funebri e spese di istruzione
Per alcune categorie di spese che vanno indicate in dichiarazione, ad esempio le spese funebri, sono stati modificati i presupposti per la loro detrazione prevedendo che le stesse possano essere detratte:
- indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta;
- per un importo non superiore ad 1.550 euro per ciascun decesso. Il limite non cambia anche se più soggetti sostengono la spesa.
Per quanto riguarda le spese scolastiche, la legge 107 del 2015 (Legge “La buona scuola”) ha riformulato la disciplina delle detrazioni Irpef relative delle spese sostenute per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare è prevista la detrazione Irpef nella misura del 19%, su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, delle spese sostenute per la frequenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie private.
Il riferimento è alle:
- scuole dell’infanzia;
- alle scuole del primo ciclo di istruzione e, quindi, scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado;
- alle scuole secondarie di secondo grado.
Non varia la detrazione Irpef del 19% relativa alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto ministeriale e relativa alle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici o privati) da parte dei figli su un importo massimo di 632 euro per ogni figlio.
Con la circolare n. 3 del 2 marzo 2016 dedicata agli oneri detraibili e deducibili, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le tasse, i contributi obbligatori o volontari, e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica, rientrano tra le spese per la frequenza di scuole d'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria e hanno un limite di detraibilità di 400 euro per alunno o studente. Viene escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Interventi per il recupero edilizio
Sempre in tema di detrazione per il 2015 sono state prorogate le detrazioni (maggiorate) relative alle spese per interventi di recupero edilizio, acquisto mobili e interventi di risparmio energetico.
In particolare:
- è stata prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare;
- è stata prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. (Le spese del bonus arredo sono computate indipendentemente dall'importo sostenuto per i lavori ristrutturazione a cui sono collegate);
- è stata prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- è stata prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, anche se gli interventi riguardano parti comuni del condominio o interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- è stata riconosciuta la detrazione del 65% anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Ricordiamo che le sopra citate detrazioni vanno ripartite in 10 anni, inoltre ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata le banche provvedono ad inviare i dati relativi a tale tipo di intervento all'Agenzia delle Entrate. La legge ai fini della detrazione richiede oltre ai requisiti oggettivi anche dei requisiti soggettivi che non possono essere conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria, di conseguenza i dati relativi alle ristrutturazioni (relativamente alla precompilata) saranno indicati in un foglio allegato.
Presentazione del modello
Il modello 730 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio 2016:
- direttamente dal contribuente previa indicazione dei dati del sostituto di imposta che effettua il conguaglio, con compilazione della schede per la scelta del 8, del 5 e del 2 per mille anche se non viene effettuata alcuna scelta;
- tramite sostituto d’imposta;
- tramite il Caf o professionista abilitato.
Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti privi di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio, tale possibilità è tuttavia consentita solamente nell’ipotesi di percezione di redditi di lavoro dipendente, redditi da pensione e alcune tipologie di redditi assimilati. In alternativa il contribuente può sempre presentare il modello ordinario con le previste modalità.
La presentazione diretta fa riferimento al modello precompilato, per il quale il contribuente accede direttamente al modello con l’utilizzo del Pin rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o la Carta Nazionale dei Servizi. Dopo aver visualizzato la dichiarazione il contribuente può accettarla senza apportare modifiche, modificarla inserendo un reddito o una spesa non riportata nella precompilata. Alternativamente alla presentazione autonoma il contribuente può incaricare il sostituto d’imposta, ma solo se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale. Presentando la dichiarazione al sostituto bisogna consegnare oltre alla delega per l’accesso al Modello 730 precompilato, il modello 730-1.
Presentazione tramite Caf o professionisti abilitati
La maggior parte dei contribuenti in genere per la presentazione della dichiarazione dei redditi si affida ai Caf o a professionisti abilitati. Il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione, oltre alla delega per l’accesso alla precompilata, e per ogni dichiarazione conforme il professionista abilitato rilascia un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
La presentazione tramite Caf o professionista abilitato determina alcune particolari conseguenze in quanto, come da art. 6, D.Lgs 175/2014, fatto salvo il caso della colpa grave o del dolo da parte del contribuente, il professionista o il Caf rischiano in prima persona le irrogazioni delle sanzioni che sarebbero normalmente attribuibili al contribuente in caso di suo errore.
Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve consegnare:
- la delega per l’accesso al Modello 730 precompilato;
- il Modello 730-1, in busta chiusa che riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF. La consegna va effettuata anche se non si esprime alcuna scelta;
- la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Il rilascio del visto sulla dichiarazione elaborata è conseguenza della verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
- dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
- dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Il visto di conformità infedele
L’art.6 del D.Lgs. 175/2014 (Decreto semplificazioni) prevede che, salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Si determina una “sostituzione” di colui che rilascia il visto nella posizione dell’originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Con la circolare n. 34 del 22 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni in merito alle nuove responsabilità di Caf e professionisti abilitati ed all'apposizione di un visto di conformità infedele, e la stessa circolare prevede che tale regime di responsabilità trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata.
Il Decreto sulle semplificazioni fiscali ha previsto che in caso di rilascio da parte del CAF o del professionista abilitato, di un visto di conformità “infedele” questi dovrà pagare in luogo della sanzione da 258 a 2.582 euro, l'importo dell’imposta, le sanzioni (30%) e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che il visto infedele non sia (come detto) stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.
Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione.
Polizza assicurativa
Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa per garantire il risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente. Nello specifico, il D.Lgs. n. 175/2014, (Decreto Semplificazioni), ha previsto l’aumento del massimale a 3 milioni di euro (in luogo del previgente limite di 1.032.913,80 euro). La copertura assicurativa si deve riferire alla prestazione dell’assistenza fiscale senza alcuna limitazione della garanzia a un solo specifico modello di dichiarazione.
Il massimale della polizza deve essere adeguato:
- al numero dei contribuenti assistiti;
- al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati;
La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia. La polizza assicurativa deve prevedere per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Il decreto sulle semplificazioni fiscali ha previsto che la polizza deve prevedere anche il completo risarcimento degli (eventuali) danni arrecati all’Erario commessi nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
L’elenco della DRE
Per rilasciare il visto di conformità il professionista deve risultare iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione per l’iscrizione deve contenere le seguenti informazioni:
- la richiesta di essere inserito nell’elenco dell’Agenzia delle entrate dei soggetti legittimati al rilascio del visto;
- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e partita Iva;
- il domicilio e altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale
- la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione dovranno essere allegati:
- la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti (D.M. 164/99 art.8);
- la dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- la garanzia assicurativa da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale.
I professionisti già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, per mantenere l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa e l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è rateizzato.
Eventuali variazioni intervenute rispetto alle condizioni iniziali vanno comunicati alla DRE entro 30 giorni dal loro verificarsi. Relativamente alle modalità operative di invio del rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento, in generale è ammesso l'invio tramite PEC, raccomandata A/R, o la consegna a mano, tuttavia è opportuno verificare le modalità di inoltro presso la DRE competente.
Quadro Normativo |
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016 Circolare n. 3 del 2 marzo 2016 Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 |
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