Modello Iva Tr Nuove istruzioni

Pubblicato il



Modello Iva Tr Nuove istruzioni

In vista della scadenza dell'invio per il primo trimestre 2017, il 2 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR (per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale) e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che sostituiscono quelle approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016.

Il modello non è interessato da modifiche. Per le compensazioni orizzontali non è necessaria l’apposizione del visto di conformità neanche per importi oltre i limiti.

Tra le novità:

  • la possibilità offerta al contribuente Iva di chiedere i rimborsi fiscali fino a 30mila euro senza senza dover prestare garanzie o chiedere il visto di conformità;
  • la possibilità per chi aderisce al regime di adempimento collaborativo o al programma di assistenza dell'agenzia delle Entrate, di non presentare la fideiussione per i rimborsi Iva superiori a 30mila euro, neanche se è un contribuente a rischio.

L'aggiornamento, evidenzia il provvedimento n. 59279/E del 28 marzo 2017, tiene conto dei decreti legislativi 127/2015 e 128/2015, che hanno ampliato i casi di esonero dalla prestazione della garanzia, e delle semplificazioni ex Dl n. 193/2016 (decreto fiscale) che innalzano il tetto ai fini delle garanzie.

Più semplice chiedere il rimborso

Per i rimborsi fino a 30mila euro:

  • se annuali basta presentare la dichiarazione;
  • se relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso.

Per i rimborsi oltre 30mila euro, nella generalità dei casi non sussiste più l’obbligo di garanzia, ma sono sufficienti:

  • il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo,
  • e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (con le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi).

In ogni caso, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Casi in cui resta obbligatoria la garanzia

Resta l'obbligo di garanzia in caso di rimborsi superiori ai 30mila euro:

  • per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative;
  • per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
  • per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività;
  • per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.
Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 17 settembre 2017 - Cooperative compliance Adempimento collaborativo - G. Lupoi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito