Cooperative compliance Adempimento collaborativo

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Cooperative compliance Adempimento collaborativo

L'agenzia delle Entrate ha diffuso una corposa circolare, in forma di domanda e risposta, su quesiti e dubbi applicativi inerenti il regime - ex articoli 3 e seguenti del decreto legislativo n. 128 del 5 agosto 2015 (Decreto Certezza del Diritto) - di adempimento collaborativo (cooperative compliance), strumento di tutoraggio dei grandi contribuenti attuato con provvedimento del 14 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate. Le questioni trattate erano emerse dal convegno “Adempimento collaborativo: nuova frontiera della compliance” organizzato a Roma nelle giornate del 16 e 17 giugno 2016.

Sono interessati:

  • i gruppi societari con fatturato superiore ai 10 miliardi;
  • i gruppi che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota del 2013 con fatturato superiore al miliardo;
  • le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (non c'è soglia).

Sul tema viene spiegato che la partecipazione al regime è estesa anche alle società che svolgono funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale non aventi i requisiti dimensionali di accesso al regime e appartenenti a gruppi di imprese nei quali uno o più contribuenti rispetta i requisiti dimensionali di uno o dieci miliardi di euro.

L'accesso al regime, che mira a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali, è riservato alle imprese che possono disporre di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale, impostato su una chiara tax strategy, che può essere definita anche in base alle linee guida Ocse 2016 contenute nel documento “Building better tax control framework”.

Tale strategia deve riflettere la propensione al rischio fiscale dell’impresa e includere i percorsi operativi necessari per posizionare la società su livelli di rischio prescelti.

L'Agenzia ammonisce che se successivamente all’ammissione al regime, emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale o non comunicati all’ufficio competente, l’Agenzia delle entrate può disporre con provvedimento motivato l’esclusione del contribuente dal regime, previa valutazione della rilevanza dei rischi fiscali non individuati o non comunicati.

Tra i chiarimenti della circolare in oggetto, la n. 38 del 16 settembre 2016, gli elementi essenziali che definiscono la “mappa dei rischi”, uno dei documenti da esibire in sede di presentazione dell’istanza di accesso.

Si ricorda che l'Agenzia ha dettato le prime indicazioni su condizioni e modalità di accesso con i provvedimenti nn. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016.

Pubblicati gli elenchi

L'Agenzia informa che sul sito vengono pubblicati gli elenchi dei contribuenti che partecipano al programma di cooperative compliance, non è prevista la scelta se essere o meno inclusi in questo elenco per esplicita previsione di legge.

L’Agenzia dovrà rendere periodicamente disponibili sul suo l’elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che violano le disposizioni normative vigenti, comprese quelle anti-abuso. I primi schemi entro la fine del 2016.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 28 giugno 2016 - Cooperative compliance Ok interpello abbreviato - Moscioni

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