Modello Irap 2023, le novità per il costo del lavoro
Pubblicato il 20 luglio 2023
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Dal modello IRAP 2023 si applicano a “regime” le semplificazioni relative il costo dei dipendenti a tempo indeterminato introdotte dall’articolo 10 del D.L.n. 73/2022 convertito. Infatti, per effetto delle modifiche apportate all’art. 11 del D.Lgs.n. 446/1997, sono state semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione dell’intero costo del personale dipendente a tempo indeterminato e la conseguente indicazione nel modello dichiarativo. Le ulteriori deduzioni (es. addetti alla ricerca e sviluppo, stagionali, apprendisti, disabili), invece, sono state circoscritte ai lavoratori assunti con contratti di differenti tipologie.
Così, tenuto conto delle nuove disposizioni:
- nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro solo in relazione ai soggetti diversi dai dipendenti a tempo indeterminato (e non a tutti i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro);
- sono state abrogate le deduzioni previste dai nn.2 e 4 della lettera a) del comma 1 del citato art. 11 riconosciute ai soggetti passivi d’imposta (ad eccezione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti e delle amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali);
- è stata circoscritta al personale dipendente “diverso” da quello a tempo indeterminato, la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro. La deduzione rimane pienamente applicabile al personale, con le medesime caratteristiche, degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali nonché delle P.A., degli organi costituzionali e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 10-bis del medesimo decreto legislativo.
- la deduzione di 1.850 euro (al comma 4.bis.1), su base annua, riconosciuta per ogni dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque (non si tiene conto di apprendisti, disabili e personale assunto con CFL) è limitata ai lavoratori “diversi” da quelli a tempo indeterminato;
- è stata abrogata la norma (al comma 4-quater) che prevede una deduzione del costo del personale, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto per i soggetti passivi di imposta (ad eccezione delle pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Sono, infine, novellati i contenuti dei commi 4-septies e 4-octies dell’art. 11 del D.Lgs.n. 446/1997. Il comma 4-octies, in particolare, prevede che – ai fini della determinazione del valore della produzione netta per i soggetti che operano secondo le previsioni di cui agli artt. da 5 a 9 del D.Lgs.n. 446/1997 - sia dedotto il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato nonché, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Sul piano temporale, il legislatore fa decorrere le modifiche in esame dal periodo d’imposta “precedente” a quello in corso al 22.06.2022 (ossia il 2021, per i soggetti “solari”), ferma restando la possibilità, ove più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte. Da quest’anno, invece, le modifiche trovano applicazione “a regime” e l’unica modalità di redazione consentita è quella semplificata.
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