Modello EAS: i dati rilevanti ai fini fiscali

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La comunicazione entro il 31 marzo

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, gli enti associativi devono, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, trasmettere all'Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche che sono intervenute nel corso degli anni (1) (nello specifico nel 2014).

Tali enti dovranno presentare entro il prossimo 31 marzo il Modello EAS.

In generale il modello EAS va presentato all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione, ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente. In caso di mancata trasmissione, l’associazione può procedere al ravvedimento, entro il termine della prima dichiarazione utile.

Il Modello EAS (2) è un modello di comunicazione di dati rilevanti ai fini fiscali, che può essere inviato, direttamente dal contribuente tramite Fisconline o Entratel oppure tramite gli intermediari abilitati.

Se vi è stata una modifica dei dati eventualmente comunicati in precedenza, la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Osserva - Se vengono meno i requisiti che qualificano l'ente associativo (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

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(1)
Per effettuare gli opportuni controlli fiscali, l’art. 30, del D.L. n. 185/2008 ha introdotto per gli enti di tipo associativo, in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall’art. 148 TUIR e dall’art. 4, D.P.R.n. 633/1972, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
(2) Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 e può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.


UNO STRUMENTO ANTIELUSIVO

La legge tutela sotto il profilo fiscale le “vere” forme associazionistiche contrastando invece l'uso distorto di tali modelli. In tale direzione opera il modello EAS in qualità di strumento antielusivo, che consente all'Amministrazione Finanziaria di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo delle associazioni e dei soggetti ad esso assimilati, in particolare sotto il profilo fiscale.

Le disposizioni fiscali agevolative, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, sono subordinate alle seguenti condizioni:
  • possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria;
  • comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
La norma ha finalità esclusivamente fiscali e risponde alle esigenze di controllo che l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare anche attraverso l’acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi fiscali agevolativi siano volti ad incentivare l'associazionismo e non costituiscano invece uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.

CHI PRESENTA IL MODELLO


Presentano il modello EAS sia gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, il 29 novembre 2008, sia quelli che si sono costituiti successivamente a tale data.

Non deve essere presentato dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266), che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto MEF del 25 maggio 1995.

Il modello è trasmesso anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Gli enti che devono compilare e trasmettere il modello EAS sono:
  • le associazioni private, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative dai loro soci;
  • gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.
Tra chi non deve inviare il modello EAS distinguiamo gli Enti associativi che sono:
  • esonerati per espressa previsione normativa (art. 30, D.L. 185/2008);
  • esclusi per mancanza dei presupposti di legge.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco (3) che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995.
Associazioni sportive dilettantistiche

Relativamente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), queste devono tramettere il modello EAS se oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI effettuano:
  • cessioni di beni (somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari);
  • prestazioni di servizi (prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IRES e dell'IVA;
  • operazioni strutturalmente commerciali.
Non devono inviare il modello EAS inoltre:
  • gli enti con natura non associativa;
  • gli enti di diritto pubblico;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale;
  • gli enti associativi commerciali;
  • le ONLUS;
  • le organizzazioni non governative (riconosciute ai sensi della L. 49/1987), le organizzazioni di volontariato (che svolgono esclusivamente attività commerciali e produttive marginali) e le cooperative sociali, di cui alla L. 381/1991.
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(3) La Circolare n. 12/E del 09/04/2009 ha chiarito che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la Legge 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello.


PRESENTAZIONE DEL MODELLO (Modalità operative)

Il modello EAS deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica, con due alternative:
  • direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato.
Ricorda - L'intermediario deve rilasciare al contribuente, al momento del ricevimento del modello EAS o della presa in carico della sua compilazione, l'impegno alla trasmissione telematica del modello in oggetto, redatto in forma libera, datato e sottoscritto dall'intermediario stesso. La data di tale impegno con la sottoscrizione dell'intermediario e l'indicazione del suo codice fiscale devono essere riportati nello specifico riquadro “impegno alla presentazione telematica”.

Termini di Invio
Nuova costituzione Entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Variazione dei dati forniti in un modello EAS in precedenza inviato Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati.
Perdita dei requisiti previsti dalla norma tributaria Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, compilando l'apposita sezione.

Variazioni che non si devono comunicare
(4)

Nella ipotesi di variazione di dati rispetto ad un modello EAS precedente inviato, non costituisce modifica da comunicare la variazione di aspetti quantitativi relativi:
  • ai proventi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità;
  • ai costi sostenuti per l'autopromozione;
  • alle entrate complessive;
  • al numero degli associati;
  • al totale delle erogazioni liberali;
  • al totale delle raccolte di fondi pubbliche;
  • al totale dei contributi pubblici.
In caso di rinvio successivo del modello bisogna comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte, quindi vanno inseriti nel modello tutti i dati richiesti anche quelli che non sono variati.

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(4) Non è inoltre necessario presentare un nuovo modello EAS se le variazioni riguardano i Dati relativi all'ente o relativi al Rappresentante legale.


REMISSIONE IN BONIS

Nell'ipotesi di omessa o tardiva presentazione del modello EAS, questa è sanabile con la remissione in bonis (Risoluzionen. 110/E del12.12.2012).

Le operazioni da compiere sono:
  • inviare la comunicazione;
  • versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) di 258 euro tramite il modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo “8114”;
  • entro la presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Come anno di riferimento va indicato l'anno per il quale si effettua il versamento.

Il D.L.16/2012 (“Disposizioni in materia di semplificazioni tributarie”) non preclude l’accesso ai regimi fiscali opzionali subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o altro adempimento formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
  • effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro).
Se l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine da considerare è quello “di presentazione della prima dichiarazione IVA con scadenza successiva al termine previsto per effettuare la comunicazione”.

PERDITA DEI REQUISITI

Nel caso in cui l’ente non sia più in possesso dei requisiti qualificanti, previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008, si dovrà barrare la relativa casella, avendo cura di inserire la relativa data di decorrenza (giorno, mese ed anno).

SEMPLIFICAZIONI NELLA COMUNICAZIONE (5)

Il modello EAS è composto da un riquadro contenente i dati identificativi dell’ente, del rappresentante legale, e da un successivo riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Tutti gli enti non commerciali associativi (compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi) sono tenuti in via generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle agevolazioni previste.

La ratio della disposizione dell’articolo 30 del D.L. 185/2008 (che risponde all’esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per modo che l’azione di controllo fiscale possa escludere quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati) e anche ragioni di semplificazione degli adempimenti, evidenziano l’opportunità, quando i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione Pubblica, di evitare una duplicazione di comunicazione di tali dati e notizie, anche in conformità con quanto disposto dallo Statuto del Contribuente (articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui “al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”.

Le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare:
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello;
  • le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
fermo restando l’onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la comunicazione attraverso il modello EAS, possono assolvere tale adempimento compilando:
  • il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale;
  • il secondo riquadro fornendo i dati e le notizie richieste dai righi 4, 5, 6, 25 e 26 del Modello;
  • le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche il rigo 20 del modello.
L’Agenzia delle Entrate potrà acquisire ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che sono definite con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l’Agenzia per le ONLUS.

L'Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, può inoltrare anche specifiche richieste alle singole associazioni o alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Analogamente alle associazioni sopra elencate, possono assolvere l’onere della comunicazione in modalità “semplificata” i seguenti soggetti:
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Anche nei confronti di tali soggetti, se i dati in possesso dell’Amministrazione di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate potrà attivarsi presso gli enti interessati inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di riferimento.

Compilazione della comunicazione “semplificata”


La modalità di compilazione “semplificata” è prevista dalla circolare n. 45/E del 29.10.2009, che prevede quanto segue.
  • Vanno compilati i dati relativi all’ente e del rappresentante legale (primi due riquadri del Modello EAS);
Nella sezioneDichiarazioni del Rappresentante legale
  • Vanno compilati i righi 4-5-6 e 25-26;
  • Se gli enti associativi hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dovranno compilare il rigo 3;
  • Infine le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle esonerate, se hanno ricevuto proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità dovranno compilare il rigo 20.
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(5) Circolare n. 45/E del 29/10/2009.


ATTIVITÀ COMMERCIALE MARGINALE (agevolazioni tributarie)

La qualifica di organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991) necessita dell’iscrizione nei Registri che le Regioni e le Provincie autonome hanno istituito, in applicazione della Legge quadro.
Dal punto di vista fiscale, viene operata una distinzione:
  • solo gli enti che svolgono attività commerciale marginale sono qualificati come Onlus e godono delle agevolazioni fiscali connesse;
  • agli altri, invece, viene applicato il regime fiscale ordinario legato all'attività svolta.
La funzione solidaristica

La caratteristica principale delle organizzazioni di volontariato è la funzione solidaristica, che si esplica nell'azione dell'ente rivolta alla collettività attraverso l’intervento di volontari che prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione.

Attività “marginali” (D.M. 25 maggio 1995)
Vendita occasionale Iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica per finalità istituzionali.
Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito Attività marginali anche quelle di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito che vengano realizzate al fine di sovvenzionare le opere dell’organizzazione di volontariato.
Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari Attività marginale se avviene senza alcun intermediario.
Somministrazione di alimenti e bevande In occasione di manifestazioni, celebrazioni a carattere occasionale (non serve l’iscrizione al Rec ma è obbligatoria la partecipazione a un corso di formazione per la manipolazione di cibi e bevande).
Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali Attività che devono avvenire senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti o di insegne elettriche.

La Legge quadro risale al 1991 e non ha ancora subito modifiche e/o aggiornamenti. Tuttavia, l'obbligo di trasmettere il modello EAS è stata una novità (fiscale) che ha indirettamente interessato le organizzazioni di volontariato, disciplinate dalla legge 266/1991.


Non sono, dunque, tenute ad effettuare la comunicazione del modello EAS le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 e sopra individuate.

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997 (norma introdotta dall’articolo 30 del D.L. 185/2008), infatti, le ODV che svolgono attività commerciale e produttive marginali possono essere considerate automaticamente anche Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e godere di tutti i benefici connessi a questo status.

Di conseguenza, solo le ODV che rispettano il requisito (e sono Onlus “di diritto”) sono escluse dall’obbligo di trasmettere il modello EAS all’Agenzia delle Entrate.

Quadro Normativo
D.P.R. n. 633/1972 art. 4
Legge n. 266/1991
Legge n. 398/1991
D.M. 25 maggio 1995
D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), art. 148
D.L. n. 185 del 2008, art. 30
D.lgs n. 460/1997, art. 10
Legge n. 212/2000
Provvedimento Agenzia Entrate 2 settembre 2009
Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 09.04.2009
Circolare Agenzia Entrate n. 45 del 29.10.2009
Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 12.12.2012
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