Modello EAS 2025 in scadenza. Obblighi, esoneri e istruzioni per la presentazione
Pubblicato il 21 marzo 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Entro il 31 marzo 2025, gli enti associativi non commerciali sono chiamati a verificare l’eventuale obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello EAS, in caso di variazioni rilevanti intervenute nel corso del 2024.
Questo adempimento, spesso sottovalutato, è invece fondamentale per mantenere l’accesso al regime fiscale agevolato previsto dalla normativa tributaria per le realtà associative.
Vediamo ora nel dettaglio cos'è il modello EAS, chi deve presentarlo, quando e in quali casi si deve ripresentare, oltre alle modalità di invio e alla possibilità di regolarizzazione tardiva.
Cos’è il modello EAS e a cosa serve
Il modello EAS (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un adempimento introdotto con l’art. 30 del D.L. 185/2008. Serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni fiscali e organizzative relative agli enti non commerciali di tipo associativo.
Il modello EAS è finalizzato a verificare che l’ente:
- possieda i requisiti richiesti per il regime fiscale di favore (non imponibilità di quote associative, contributi e corrispettivi specifici);
- rispetti i criteri previsti dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/1972 (IVA);
- comunichi eventuali variazioni sostanziali intervenute nel tempo.
In sostanza, il modello EAS è lo strumento che abilita l’ente associativo a godere di agevolazioni fiscali, evitando che contributi e proventi siano trattati come redditi imponibili.
Chi deve presentarlo e chi è esonerato
Enti obbligati
Devono presentare o aggiornare il modello EAS:
- Associazioni non riconosciute (senza personalità giuridica),
- Enti associativi privati non commerciali,
- Associazioni riconosciute non iscritte in registri pubblici,
- Comitati, fondazioni e sodalizi che incassano contributi, corrispettivi specifici o quote associative.
In particolare, sono obbligati anche gli enti che si limitano a riscuotere quote associative o contributi per attività istituzionali.
Enti esonerati
Sono esclusi dall’obbligo:
- Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS,
- Onlus iscritte all’Anagrafe unica,
- Pro-loco che hanno optato per il regime fiscale ex Legge 398/1991,
- Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS).
Inoltre, sono esonerati anche:
- Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI,
- Partiti e movimenti politici con obbligo di rendicontazione,
- Associazioni religiose riconosciute da intese con lo Stato.
Quando si presenta
Il modello EAS va trasmesso:
- entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente (prima presentazione);
- entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata una variazione rilevante.
Quando deve essere ricompilato: obbligo di variazione
L’obbligo di ripresentare il modello EAS scatta quando varia almeno uno dei dati rilevanti comunicati in precedenza, come ad esempio:
- cambiamento dello statuto o degli scopi associativi,
- nuove modalità di ammissione degli associati,
- apertura o modifica della Partita IVA,
- modifica del Consiglio Direttivo o dell’organo di controllo,
- nuovi metodi di raccolta fondi, sponsorizzazione o gestione economica.
Variazioni che non obbligano a ripresentare il modello
Non è necessario inviarlo nuovamente se le variazioni riguardano:
- dati anagrafici dell’ente o del rappresentante legale (già comunicabili con i modelli AA5/6 o AA7/10);
- variazione numerica di:
- proventi da sponsorizzazione/pubblicità (punto 20),
- costi pubblicitari (punto 21),
- entrate medie triennali (punto 23),
- numero di associati (punto 24),
- erogazioni liberali (punto 30),
- contributi pubblici (punto 31),
- manifestazioni per raccolta fondi (punto 33).
Se invece cambia la natura dell’attività (es. da occasionale a abituale), oppure se l’associazione passa da zero proventi a un’attività sponsorizzata, l’obbligo di ripresentazione sussiste.
Come si presenta
Il modello EAS deve essere trasmesso solo in modalità telematica, tramite:
- i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, se l’associazione è abilitata,
- un intermediario abilitato (commercialista, consulente, CAF).
L’ente dovrà compilare:
- il modello completo, se non riconosciuto;
- Il modello parziale, se riconosciuto da pubblici registri (limitandosi ai righi 4, 5, 6, 25, 26).
Remissione in bonis: invio tardivo del modello
Se non viene inviato il modello EAS entro il 31 marzo, si può regolarizzare l’omissione grazie alla remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. 16/2012), a condizione che:
- non siano iniziati controlli, accertamenti o verifiche;
- si presenti il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, ovvero entro il 30 settembre 2025;
- si versi una sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo: 8114; Anno di riferimento: 2024).
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: