Modello EAS 2025 in scadenza. Obblighi, esoneri e istruzioni per la presentazione

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Modello EAS 2025 in scadenza. Obblighi, esoneri e istruzioni per la presentazione

Entro il 31 marzo 2025, gli enti associativi non commerciali sono chiamati a verificare l’eventuale obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello EAS, in caso di variazioni rilevanti intervenute nel corso del 2024.

Questo adempimento, spesso sottovalutato, è invece fondamentale per mantenere l’accesso al regime fiscale agevolato previsto dalla normativa tributaria per le realtà associative.

Vediamo ora nel dettaglio cos'è il modello EAS, chi deve presentarlo, quando e in quali casi si deve ripresentare, oltre alle modalità di invio e alla possibilità di regolarizzazione tardiva.

Cos’è il modello EAS e a cosa serve

Il modello EAS (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un adempimento introdotto con l’art. 30 del D.L. 185/2008. Serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie di informazioni fiscali e organizzative relative agli enti non commerciali di tipo associativo.

Il modello EAS è finalizzato a verificare che l’ente:

  • possieda i requisiti richiesti per il regime fiscale di favore (non imponibilità di quote associative, contributi e corrispettivi specifici);
  • rispetti i criteri previsti dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/1972 (IVA);
  • comunichi eventuali variazioni sostanziali intervenute nel tempo.

In sostanza, il modello EAS è lo strumento che abilita l’ente associativo a godere di agevolazioni fiscali, evitando che contributi e proventi siano trattati come redditi imponibili.

Chi deve presentarlo e chi è esonerato

Enti obbligati

Devono presentare o aggiornare il modello EAS:

  • Associazioni non riconosciute (senza personalità giuridica),
  • Enti associativi privati non commerciali,
  • Associazioni riconosciute non iscritte in registri pubblici,
  • Comitati, fondazioni e sodalizi che incassano contributi, corrispettivi specifici o quote associative.

In particolare, sono obbligati anche gli enti che si limitano a riscuotere quote associative o contributi per attività istituzionali.

Enti esonerati

Sono esclusi dall’obbligo:

  • Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS,
  • Onlus iscritte all’Anagrafe unica,
  • Pro-loco che hanno optato per il regime fiscale ex Legge 398/1991,
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS).

Inoltre, sono esonerati anche:

  • Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI,
  • Partiti e movimenti politici con obbligo di rendicontazione,
  • Associazioni religiose riconosciute da intese con lo Stato.

Quando si presenta

Il modello EAS va trasmesso:

  • entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente (prima presentazione);
  • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata una variazione rilevante.
NOTA BENE: Nel 2025 il termine del 31 marzo riguarda le modifiche intervenute nel corso del 2024. Se non ci sono state variazioni sostanziali, non è necessario ripresentare il modello.

Quando deve essere ricompilato: obbligo di variazione

L’obbligo di ripresentare il modello EAS scatta quando varia almeno uno dei dati rilevanti comunicati in precedenza, come ad esempio:

  • cambiamento dello statuto o degli scopi associativi,
  • nuove modalità di ammissione degli associati,
  • apertura o modifica della Partita IVA,
  • modifica del Consiglio Direttivo o dell’organo di controllo,
  • nuovi metodi di raccolta fondi, sponsorizzazione o gestione economica.
Anche la perdita dei requisiti per accedere al regime agevolato impone la presentazione del modello entro 60 giorni dalla data dell’evento che ha fatto decadere l’agevolazione.

Variazioni che non obbligano a ripresentare il modello

Non è necessario inviarlo nuovamente se le variazioni riguardano:

  • dati anagrafici dell’ente o del rappresentante legale (già comunicabili con i modelli AA5/6 o AA7/10);
  • variazione numerica di:
    • proventi da sponsorizzazione/pubblicità (punto 20),
    • costi pubblicitari (punto 21),
    • entrate medie triennali (punto 23),
    • numero di associati (punto 24),
    • erogazioni liberali (punto 30),
    • contributi pubblici (punto 31),
    • manifestazioni per raccolta fondi (punto 33).

Se invece cambia la natura dell’attività (es. da occasionale a abituale), oppure se l’associazione passa da zero proventi a un’attività sponsorizzata, l’obbligo di ripresentazione sussiste.

Come si presenta

Il modello EAS deve essere trasmesso solo in modalità telematica, tramite:

  • i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, se l’associazione è abilitata,
  • un intermediario abilitato (commercialista, consulente, CAF).

L’ente dovrà compilare:

  • il modello completo, se non riconosciuto;
  • Il modello parziale, se riconosciuto da pubblici registri (limitandosi ai righi 4, 5, 6, 25, 26).

Remissione in bonis: invio tardivo del modello

Se non viene inviato il modello EAS entro il 31 marzo, si può regolarizzare l’omissione grazie alla remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. 16/2012), a condizione che:

  • non siano iniziati controlli, accertamenti o verifiche;
  • si presenti il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, ovvero entro il 30 settembre 2025;
  • si versi una sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE (codice tributo: 8114; Anno di riferimento: 2024).

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