Modello Cupe 2024, guida alla consegna
Pubblicato il 15 marzo 2024
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Quest’anno slitta al 18 marzo 2024, cadendo il giorno 16 di sabato, il termine entro cui i sostituti d’imposta devono rilasciare il Modello Cupe (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati).
Il Modello Cupe 2024 è un documento riguardante la certificazione dei redditi derivanti da partecipazioni societarie, sia per entità residenti che non residenti in Italia, nell’anno fiscale 2023.
NOTA BENE: Esso va compilato per certificare i dividendi corrisposti ai soci residenti, i proventi equiparati, le ritenute operate e le imposte sostitutive applicate.
Come per la Certificazione Unica (CU), in cui sono indicati i redditi corrisposti dal datore di lavoro e le ritenute operate nell’anno d’imposta di riferimento, anche questo modello assume un ruolo molto importante per i contribuenti ai fini della dichiarazione dei redditi, includendo dettagli sui guadagni percepiti e sulle ritenute applicate prima della loro distribuzione.
Vediamo in questa breve guida il contenuto del modello, i soggetti tenuti al rilascio e i casi di esonero.
Certificazione degli utili e dei proventi equiparati
Il Modello Cupe 2024 deve essere rilasciato ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
La Certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.
Il Modello si concentra sulla certificazione di diversi tipi di rendite finanziarie, tra cui:
- le riserve di utili distribuite;
- le riserve di capitale distribuite;
- gli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- gli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.
Inoltre, la certificazione deve essere rilasciata per i proventi derivanti da:
- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);
- contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria l'apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazione agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
Per quanto riguarda gli esoneri, invece, è da evidenziare che:
- sono esclusi gli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- non vi è obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del Dlgs. n. 461/1997.
Soggetti obbligati al rilascio della Certificazione
La responsabilità del rilascio ricade su diversi soggetti Ires, che hanno erogato utili e proventi equiparati nel corso del 2023, tra i quali:
- società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- imprese di investimento e agenti di cambio;
- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
NOTA BENE: Il modello Cupe non va rilasciato se nel 2023 la società ha soltanto deliberato la distribuzione di utili senza provvedere al relativo pagamento entro il 31 dicembre.
Modello Cupe 2024, utilizzo dei dati
Come detto, al pari della Certificazione Unica 2024, anche il Modello Cupe serve al contribuente ai fini della sua dichiarazione dei redditi.
ATTENZIONE: Tuttavia, a differenza della CU, il CUPE non deve essere inviato all’Agenzia Entrate da parte del sostituto d’imposta.
I dati desumibili dal modello Cupe 2024 verranno utilizzati:
- dal percettore, per compilare la propria dichiarazione dei redditi, vale a dire il modello Redditi 2024 Persone fisiche (scadenza 15 ottobre 2024) oppure il modello 730/2024 (scadenza 30 settembre 2024);
- dal soggetto erogatore, per la compilazione del quadro SK del modello 770/2024 (i campi da 25 a 44 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 47 del riquadro «Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati» del quadro SK).
Modello Cupe 2024, scadenza
Il modello Cupe 2024 deve essere rilasciato, ai percettori di utili nel 2023, entro il 16 marzo 2024, cadendo però la data di sabato, l’adempimento slitta a lunedì 18 marzo.
È fondamentale rispettare questa scadenza per garantire la corretta dichiarazione dei redditi ed evitare possibili sanzioni.
ATTENZIONE: Se, in relazione allo stesso soggetto, sono certificati utili ed insieme uno o più proventi equiparati, formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione, devono essere rilasciate ai percettori certificazioni distinte.
Il modello proposto per la certificazione si compone di 4 sezioni:
- le prime tre sezioni sono riservate all’indicazione dei dati del soggetto emittente, dell’intermediario non residente e del percettore;
- la quarta sezione è destinata all’indicazione dei dati degli utili/proventi equiparati corrisposti.
Il Cupe deve contenere tutti i dati previsti e rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo previste nello schema, anche se con veste grafica diversa da quella del modello allegato al provvedimento 15 gennaio 2019, di approvazione dello schema.
Chi rilascia il Modello Cupe deve firmarlo nell’apposito spazio; è ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
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