Modello Cai dubbio? Libero apprezzamento del giudice

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Modello Cai dubbio? Libero apprezzamento del giudice

Decisione di Cassazione sul valore probatorio del modulo di constatazione amichevole del sinistro in caso di incongruenze e lacune.

In giudizio, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto “modulo CAI”), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo dichiarante, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice.

Trova infatti applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

Questo sia nell’ambito del giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale sia in quello promosso ai sensi dell'art. 149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia di assicurazione.

Libero apprezzamento adeguatamente motivato

E’ il principio di diritto affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, per come da ultimo ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 26975 del 22 ottobre 2019.

Il libero apprezzamento compiuto dal giudice – ha precisato la Suprema corte - non equivale, comunque, ad arbitrio e deve essere adeguatamente motivato.

E nel caso specificatamente esaminato, è stato ritenuto che il giudice di merito - chiamato a dirimere una controversia attivata dall’attore ai fini del risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., in relazione ai danni subiti dal proprio motoveicolo a seguito di sinistro stradale - ne avesse fornito congrua motivazione.

Presunzione da modello Cai superata

Nel dettaglio, il Tribunale aveva considerato che, nella specie, la presunzione ricavabile dal modulo CAI — sottoscritto dal conducente dell'autovettura che, secondo quanto dedotto, aveva tamponato il motoveicolo e dal conducente di quest'ultimo — fosse superata dagli elementi presuntivi forniti dalla compagnia convenuta.

Il predetto modulo, ciò posto, non poteva più ritenersi sufficiente a provare il fatto che il sinistro si fosse verificato nelle modalità ivi indicate.

In tal senso, era stato giudicato che:

  • fosse inverosimile che, data l'ora e il luogo dell'incidente, non fosse intervenuta alcuna autorità pubblica a regolare il traffico e a procedere ai dovuti rilievi, tanto più in considerazione dell'elevata entità dei danni dedotti;
  • fosse inspiegabile il mancato intervento di alcun mezzo di soccorso per la rimozione della moto;
  • non risultava prodotta alcuna documentazione medica, come invece avrebbe dovuto attendersi in considerazione del riferimento che ad essa era stato fatto nella denuncia di sinistro e in relazione alla dinamica dello stesso e all'entità dei danni lamentati.

Per la Corte di legittimità, si trattava di una coerente valutazione che, riguardando la ricognizione del fatto, sarebbe stata sindacabile in sede di legittimità solo per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, omesso esame, questo, che non era stato nemmeno dedotto dal ricorrente.

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