Modello 770/2023 al rush finale: gratis la Guida pratica

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Modello 770/2023 al rush finale: gratis la Guida pratica

Ultimi giorni per una importante scadenza che grava sui sostituti d’imposta: entro il 31 ottobre 2023 è prevista la presentazione del Modello 770/2023, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate.

Il modello dichiarativo, per l’anno 2023 riferito al periodo 2022, è stato approvato con provvedimento prot. 25954 del 27 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate, insieme alle relative istruzioni per la compilazione.

Scarica gratuitamente la Guida pratica "Come compilare e trasmettere il modello 770/2023" nella sezione Guide pratiche del sito.

Cosa va indicato nel modello 770?

In esso il sostituto è tenuto ad indicare:

  • le ritenute operate nel 2022 e relativi versamenti,
  • le eventuali compensazioni effettuate,
  • il riepilogo dei crediti,
  • gli altri dati contributivi e assicurativi.

Soggetti tenuti all’invio del 770/2023

Oltre ai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che hanno operato ritenute nell’anno 2022, il modello 770 deve essere utilizzato:

  • dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2022 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati;
  • dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

Termine per l’invio del modello

Anche per il 2023 il modello 770 va inviato, esclusivamente in modalità telematica, entro la scadenza del 31 ottobre 2023:

- direttamente dal sostituto d’imposta;

- tramite un intermediario abilitato;

- tramite società appartenenti al gruppo.

Novità 2023

Da segnalare, per l’anno in corso, l’inserimento di alcune novità.

Nel quadro SI, al rigo SI3 sono state inserite due nuove colonne per indicare gli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022 e il totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST.

Invece, nel quadro SO è presente una terza sezione utile agli intermediari e alle imprese di assicurazione per comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente.

Va precisato che, in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, sarà l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente, che dovrà compilare detta sezione.

Inoltre, per tenere conto delle varie proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, avvenute nell’anno 2022, i contribuenti hanno a disposizione nei quadri ST e SV nuovi codici.

Omessi o irregolari versamenti

Dunque, i soggetti interessati sono impegnati nella compilazione della dichiarazione che, abbiamo detto, concerne anche le ritenute operate durante il 2022.

Questa è anche un’occasione per la verifica delle operazioni eseguite a seguito della quale potrebbero emergere irregolari od omessi versamenti.

Come si può procedere per regolarizzare la posizione?

Se la presentazione della dichiarazione deve ancora avvenire, il sostituto può utilizzare il ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997) sanando il pagamento prima della presentazione modello).

Con tale istituto, è possibile pagare una sanzione del 3,75% pari a 1/8 del minimo, aggiungendo gli interessi legali, che, dall’anno 2023, sono pari al 5%.

Qualora, invece, la regolarizzazione avvenga dopo il 31 ottobre 2023 ma entro il termine di presentazione del 770 del 2024, la sanzione passa al 4,29%, corrispondente a 1/7 della sanzione minima del 30 per cento.

In merito si segnala che l’Agenzia delle Entrate – con risoluzione n. 18 del 28 aprile 2023 – ha rivisto i codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento relative a ritenute e trattenute dichiarate nel Modello 770.

In particolare, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento di ritenute indicate nel Modello 770 sono stati istituiti i codici tributo da “8947” a “8953”.

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