Modello 730/2021, confermati gli elementi di incoerenza per i controlli del Fisco

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Modello 730/2021, confermati gli elementi di incoerenza per i controlli del Fisco

Pubblicato il provvedimento n. 125708/E con cui sono approvati i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021, che determinano un rimborso in capo al contribuente.

Il provvedimento del 24 maggio 2021 conferma sostanzialmente i criteri che erano stati individuati negli anni passati, finalizzati ai controlli preventivi da parte del Fisco sulle dichiarazioni con esito a rimborso.

Sono, così, di fatto ribaditi gli elementi di incoerenza dei quattro anni precedenti (quelli già individuati per i modelli: 730/2017, 730/2018, 730/2019 e 730/2020), che potrebbero far scattare il blocco dei rimborsi dei modelli 730/2021.

Modello 730/2021, criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza

Il provvedimento n. 125708/2021 non individua criteri puntuali, né importi al di sopra dei quali può scattare il blocco, ma fissa le linee guida che potrebbero far avviare le verifiche dell'Amministrazione finanziaria.

È precisato, al riguardo, che costituiscono elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

  • la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;

  • la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Dunque, gli scostamenti nei rimborsi chiesti nel modello 730/2021 rispetto a quanto calcolato dall'Agenzia nella precompilata possono far scattare futuri controlli.

Controlli preventivi sui modelli 730. La normativa

E’ stato l’articolo 5, comma 3-bis, del DLgs. n. 175 del 2014, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della Legge di stabilità per il 2016, a prevedere una specifica disciplina in tema di controlli preventivi delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021, in presenza di situazioni considerate “a rischio”.

In particolare, la norma prevede che nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli scattano per tutti quei modelli 730 che presentano un risultato a credito superiore a 4.000 euro.

In base alla normativa richiamata, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, Il rimborso che risulta spettante è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

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