Modello 730-4: al via la procedura telematica di diniego

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Modello 730-4: al via la procedura telematica di diniego

A partire dal 5 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la procedura online per la presentazione dei dinieghi relativi ai modelli 730-4.

Il sostituto d’imposta che ha ricevuto un modello 730-4 di un contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio può trasmettere la comunicazione del diniego entro 5 giorni lavorativi a decorrere da quello successivo alla ricezione dei risultati contabili.

Le comunicazioni di diniego possono essere trasmesse:

  • tramite file secondo le istruzioni pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
  • tramite la procedura presente nell'area autenticata alla sezione "Comunicazioni-Modelli 730-4".

Motivi del diniego

Dopo aver scaricato telematicamente i dati relativi ai 730-4, il sostituto d’imposta è obbligato ad effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dall’assistenza fiscale del personale dipendente, direttamente in busta paga.

Se non viene rispettato il citato obbligo, il sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 39, comma 3, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere soggetto ad una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.

L’opposizione alle operazioni di conguaglio, c.d. diniego, è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente non sia mai esistito oppure quando lo stesso è cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730.

Operazioni di conguaglio a debito

Se il risultato contabile attestato nel modello 730-4 ricevuto presenta un importo a debito, il sostituto d’imposta dovrà trattenere l’imposta dovuta dal contribuente nel numero di rate stabilite e sempreché compatibili con la conclusione del periodo d’imposta 2024, sulla prima retribuzione utile o sulla retribuzione del mese di competenza successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Dopo aver effettuato la trattenuta dal c.d. netto in busta, il sostituto procederà al versamento, nei medesimi termini previsti per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni del personale dipendente, utilizzando la consueta delega di pagamento (modello F24).

Laddove la retribuzione sia insufficiente rispetto al debito, il datore dovrà trattenere l’importo residuo sulle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi applicando gli interessi (pari allo 0,40%).

Operazioni di conguaglio a credito

Nel caso in cui, il modello 730-4 risulti a credito per il contribuente, il sostituto d’imposta dovrà rimborsare l’importo tramite una riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante. Questo avverrà sulla prima retribuzione utile ovvero sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Il sostituto potrà rimborsare le risultanze del modello 730-4 sino alla capienza delle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati del mese di riferimento.

In caso di incapienza, il sostituto può rateizzare il rimborso a credito residuo operando nei limiti delle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.

NOTA BENE: In caso di insufficiente capienza delle ritenute entro il mese di novembre, il sostituto d’imposta dovrà comunicare gli importi residui al contribuente e indicarli nella Certificazione Unica. In tal modo il contribuente potrà riportare l’importo a credito nella dichiarazione dei redditi successiva o, in alternativa richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

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