MiTE. Installazione di pannelli solari con Modello unico
Pubblicato il 02 settembre 2022
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Facilitazione in arrivo dal ministero della Transizione Ecologica che, con decreto registrato con il numero 297 del 2 agosto 2022, prevede nuove condizioni e modalità per l’applicazione del Modello unico semplificato agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, Dlgs n. 28/2011.
Dunque, viene semplificata la possibilità di installare sul tetto della casa di abitazione o dell’azienda un impianto di pannelli solari in grado di produrre energia fino a 200 kilowatt.
Il provvedimento, dà, quindi, attuazione al Dl n. 17/2022, articolo 10 (Decreto Energia).
Si ricorda che il Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici è stato approvato dal decreto MiSE del 19 maggio 2015.
Modello unico per impianti fotovoltaici. Chi può usarlo
Il modello unico è utilizzabile per i lavori che ricadono in edilizia libera per ottenere l’autorizzazione a realizzare, modificare o potenziare la connessione e l’esercizio degli impianti con pannelli solari di potenza non superiore a 200 kilowatt:
- che siano ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici;
- per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa.
Il modello semplificato non potrà essere usato per gli immobili vincolati, eccetto il caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici oppure i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Dati da inserire nel Modello unico
Il Modello unico è composto da due parti:
- parte I, in cui vanno indicati i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori;
- parte II, in cui vanno inseriti i dati da fornire alla fine dei lavori.
Tra le informazioni da fornire vi sono:
- i dati anagrafici del proprietario dell'immobile o del bene oggetto d'intervento o di chi abbia titolo a presentare il modello;
- l'indirizzo dell'immobile o il luogo in cui si trova la struttura e la descrizione sommaria dell'intervento da effettuare;
- la dichiarazione del richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dei lavori da fare a regole dell'arte e alle normative di settore;
- i dati funzionali alla connessione e all'accesso al mercato dell'impianto fotovoltaici che si vuole installare.
Modalità di trasmissione del Modello unico
Il richiedente dovrà compilare il nuovo modulo online e trasmetterlo al suo gestore di rete, il quale effettuerà le dovute verifiche e, in caso di esito positivo, si avvierà automaticamente l'iter di connessione dell’impianto di rete. In questa fase non è necessaria l’emissione del preventivo.
Al termine dei lavori, il richiedente deve trasmettere al gestore di rete la parte II del Modello Unico prendendo visione e accettando:
- il regolamento di esercizio;
- il contratto per l'erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE, fornito dallo stesso e messo a disposizione dal gestore di rete.
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