Mini Ires, nuove precisazioni
Pubblicato il 08 gennaio 2024
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Si aggiungono nuove precisazioni oltre a quelle fornite con circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, in materia di applicazione della mini Ires per alcuni enti non commerciali (articolo 6, Dpr n. 601/1973).
Vediamo quali nuovi chiarimenti vengono offerti con la nuova circolare n. 35 del 28 dicembre 2023 emanata dall’Agenzia delle Entrate.
Fondazioni di origine bancaria
Con riferimento alle FOB – Fondazioni di origine bancaria – l’applicabilità dell’articolo 6, Dpr n. 601/1973 – dimezzamento dell’Ires - viene riconosciuta qualora le Fondazioni dimostrino che l’attività di promozione sociale e culturale venga svolta in modo diretto ed esclusivo.
In relazione a ciò si precisa che:
- la fondazione deve effettuare in prima persona le attività meritevoli di agevolazioni, escludendosi l’esercizio indiretto dell’attività no profit.
Enti religiosi civilmente riconosciuti
La riduzione Ires trova spazio, per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare, in presenza di un concreto “mero” godimento del patrimonio immobiliare e quando i proventi da questi provenienti siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.
In particolare, è di importanza l’elemento della gratuità e questo non viene meno quando per alcune attività l’ente ecclesiastico riceva dei contributi o rimborsi spese; infatti, queste risultano prive del carattere reddituale in quanto non corrisposti/elargiti a titolo di corrispettivo dell’attività istituzionale svolta dall’ente.
Enti di assistenza e beneficenza
Altra delucidazione contenuta nella circolare n. 35 del 28 dicembre 2023 inerisce alla fruibilità dell’agevolazione anche da parte degli enti diversi dagli quelli religiosi civilmente riconosciuti, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di finanziamento delle attività istituzionali.
Si tratta degli enti di assistenza e beneficenza che hanno il fine istituzionale di provvedere all’assistenza di soggetti bisognosi, anche attraverso erogazione di borse di studio, sussidi integrativi o straordinari.
Dunque, è possibile la riduzione Ires sui proventi derivanti dalle locazioni/vendite del proprio patrimonio immobiliare, purché detti proventi siano destinati a finanziare l’attività istituzionale e non si rilevi un’attività organizzata in forma di impresa nella gestione immobiliare.
Impiego dei proventi nell’attività istituzionale: parzialità
Va detto che uno dei requisiti per potersi avvalere della riduzione Ires è che i proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare siano effettivamente impiegati nell’attività istituzionale dell’ente.
Tuttavia, non è necessario che l’ammontare dei proventi agevolati siano utilizzati integralmente e nel medesimo periodo d’imposta, per finanziare l’attività istituzionale.
Dunque, è possibile destinare parte dei proventi per sostenere costi relativi a interventi su immobili che si sviluppano in più periodi d’imposta o per finanziare progetti futuri.
E’ però necessario provare, con apposita documentazione, l’utilizzo dei proventi per le finalità istituzionali, ripartito in più annualità.
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