Investimenti innovativi: MIMIT, altre imprese beneficiarie

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Investimenti innovativi: MIMIT, altre imprese beneficiarie

Con decreto direttoriale del 26 giugno 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) rende noto l’elenco delle ulteriori imprese agricole ammesse alle agevolazioni per gli investimenti innovativi in favore di coloro che hanno presentato l’istanza dal 23 maggio 2022 al 23 giugno 2022.

Obblighi per le imprese beneficiarie

Le imprese ammesse al contributo a fondo perduto dovranno:

  • consentire e favorire lo svolgimento dei controlli, ispezioni e monitoraggi dal MIMIT;
  • ultimare l’investimento entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento di concessione;
  • mantenere i beni per l’utilizzo previsto nella regione in cui è sita la sede legale o l’unità locale per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, (in caso sia successiva) dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è sita la sede legale o l’unità locale agevolata;
  • corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Ministero;
  • custodire la documentazione amministrativa e contabile sulle spese rendicontate;
  • adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;
  • attivare il codice ATECO relativamente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della domanda di erogazione, nel caso di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del 2 maggio 2022.

Revoche

Il MIMIT potrà revocare - totalmente o parzialmente - l’agevolazione concessa nei seguenti casi:

  • verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare;
  • false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
  • mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 11 del 30 luglio 2021;
  • mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 12 del decreto 30 luglio 2021;
  • apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;
  • delocalizzazione dell’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’UE, fatta eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.

Allegato A

L’ulteriore elenco delle imprese agricole ammesse alle agevolazioni è visionabile nell’Allegato A del decreto direttoriale 26 giugno 2023.

Allegati

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