Milleproroghe: rinvii per società di mutuo soccorso e gestori di piattaforme digitali
Pubblicato il 07 gennaio 2021
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Dai rinvii del Milleproroghe sono toccate le società di mutuo soccorso e le vendite su piattaforme digitali.
Milleproroghe. Trasformazione delle società di mutuo soccorso differito al 31 dicembre 2021
Il DL n. 183/2020 concede più tempo alle società di mutuo soccorso per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale senza devoluzione del patrimonio.
Ciò avviene con la modifica dell'art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (Dlgs. n. 117/2017) che ha spostato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui le società di mutuo soccorso, esistenti alla data di entrata in vigore del C.T.S. possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio.
Sul punto, viene ricordata la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, del Ministero del Lavoro, con la quale si è precisato che il termine indicato nell’art. 43 citato deve intendersi come perentorio. Pertanto, la trasformazione delle società di mutuo soccorso avvenuta entro il detto termine (3 agosto 2020) comporta il mantenimento del patrimonio; invece, il cambiamento effettuato dopo il termine determina l’obbligo di devolvere il patrimonio.
In tale contesto è giunto il Dl n. 183/2020 che ha differito al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le società interessate possono effettuare le trasformazioni mantenendo il regime di favore.
Milleproroghe. Vendita a distanza: comunicazione dei gestori di piattaforme
Nelle disposizioni del Milleproroghe si trova anche lo spostamento di 6 mesi – dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 – del termine, per i soggetti che gestiscono piattaforme digitali, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite a distanza di beni effettuate.
Il Decreto Crescita 2019 (n. 34) ha previsto l’adempimento, da parte del soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno della Ue, consistente nella trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei seguenti dati:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Per effetto del Dl 183/2020 tale trasmissione è dovuta fino al 30 giugno 2021.
Viene anche spostata al 1° luglio 2021 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per i gestori che effettuano la cessione, a mezzo di piattaforme online, di beni come telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop.
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