“Milleproroghe” lavoro

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In Gazzetta Ufficiale n. 302 di fine anno (29 dicembre 2011), l’atteso Decreto Legge c.d. “Milleproroghe” (d’ora innanzi, Dl n. 216/2011) concede più tempo per gli adempimenti nel lavoro con scadenza l’ultimo giorno del 2011.


ARTICOLO 6, comma 1
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Si giunge alla lettura dell’articolo 6 del Dl n. 216/2011, con oggetto la “Proroga dei termini in materia di lavoro”. Qui, al comma 1, è stabilito, sugli ammortizzatori sociali, che l’indennità di disoccupazione in deroga, nel limite di 12milioni di euro, è prorogata di un intero anno, sino al 31 dicembre 2012, con riguardo ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda, per al massimo novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali ovvero - in caso di licenziamento - pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

Vi è anche stabilita, ove l’attività venga sospesa per crisi, che i destinatari della disoccupazione in deroga, non destinatari di ammortizzatori ordinari, ricevano ancora, per tutto il 2012, un trattamento equivalente a quello dei destinatari degli ammortizzatori in deroga pari all’80% della retribuzione.

Sempre dall’articolo 6, comma 1, proviene l’erogazione, per tutto il 2012, di una indennità una tantum pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente (non superiore a 4.000 euro) ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, purché soddisfino i seguenti presupposti:

- operino in regime di monocommittenza;

- abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

- risulti accreditato, presso la Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;

- risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

- risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata.

SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI di ultima emanazione.

Nel contesto della pianificazione del governo Monti per realizzare le riforme necessarie a rilanciare lo sviluppo del Paese, gli ammortizzatori sociali sono stati estesi – attraverso la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente – a favore pressoché di tutti i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti, lavoratori con contratto a termine, somministrati) e delle imprese escluse dal campo di applicazione di Cigo o Cigs (ad esempio le aziende artigiane e gli studi professionali), ovvero in caso di esaurimento degli stessi.

Questi sussidi, con l’aumento delle indennità nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà e alla possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per quei lavoratori destinatari di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di aziende con meno di 15 dipendenti, sono stati prorogati dalla legge di stabilità 2012 a tutto l'anno in corso.

ARTICOLO 6, comma 2.

E’ invece dedicata al lavoro occasionale e accessorio la proroga indicata nell’articolo 6, comma 2: i datori possono, per l’intero 2012, instaurare questi rapporti di lavoro con i titolari di contratti part time e, nel limite di 3mila euro per anno solare, con i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito. ARTICOLO 29 Un salto al penultimo articolo del Dl n. 216/2011, il 29 con oggetto la “Riscossione imposte”, per riportare la previsione che per l’anno d’imposta 2011, il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef è stato prorogato al 31 dicembre 2011:

"14. Per l’anno di imposta 2011 il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF e’ prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l’aumento o la diminuzione si applicano sull’aliquota di base dell’1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell’1,23 per cento.".

Infine, riportiamo la “Sospensione adempimenti per calamità naturali”, anch’essa ospitata nell’articolo 29. Proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012, nei confronti:

1) dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e Massa Carrara;

2) dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della Provincia di Genova.

Il versamento delle somme decorre dal 16 luglio 2012, in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo.

La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte in quelle aree.

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