Microbirrifici: riduzione di accisa per la birra immessa in consumo nel 2022

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Microbirrifici: riduzione di accisa per la birra immessa in consumo nel 2022

Il ministero dell’Economia ha reso noto il decreto avente data 21 marzo 2022 – in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – che attua quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 in materia di applicazione di aliquota di accisa per la birra immessa in consumo nel 2022.

In particolare, il decreto 21/3/2022 apporta modifiche al precedente provvedimento del 4 giugno 2019, contenente le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del TUA (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi) relativamente all’assetto del deposito fiscale dei microbirrifici.

Microbirrifici: aliquote di accisa ridotte per la produzione 2022

Innanzitutto, viene stabilito che l’aliquota ridotta, per la birra immessa in consumo, per il solo anno 2022, è del 50 per cento.

Successivamente, viene aggiunto al Dm 4/6/2019 l’articolo 10-bis - Disposizioni particolari per la birra immessa in consumo nell’anno 2022 – che dispone che alla birra immessa in consumo nel 2022 da una fabbrica, munita di licenza fiscale ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001:

  • si applica un’aliquota di accisa pari al 30%, al momento dell’immissione in consumo, se ha una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 30.000 ettolitri;
  • si applica un’aliquota di accisa pari al 20%, al momento dell’immissione in consumo, se ha una produzione annua superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.

Per l’applicazione di tali ultime aliquote, si stabilisce che il depositario autorizzato della fabbrica deve comunicare, mediante PEC, all’Ufficio delle dogane competente in relazione all’ubicazione del deposito fiscale, entro 60 dalla data di pubblicazione del decreto in G.U.:

  • gli estremi della licenza fiscale;
  • il volume stimato di birra che intende produrre nella fabbrica nell'anno 2022, che deve risultare superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.

A tale comunicazione è necessario allegare una dichiarazione da cui deve risultare la produzione di birra presa in carico nel registro di magazzino per l’anno 2021, che deve essere compresa tra 10.000 ettolitri e 60.000 ettolitri, nonché la sussistenza di tutti i requisiti, tranne quello della produzione annua, richiesti per rientrare nella definizione di microbirrificio.

N.B. Entro il 31 gennaio 2023 lo stesso depositario deve inviare il riepilogo del prodotto realizzato e condizionato nel 2022, complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino e il volume della birra immesso in consumo nello stesso anno, indiando l’accisa versata e l’aliquota applicata.

Il decreto 21 marzo 2022, inoltre, specifica che:

  • l’accisa in misura ridotta alla birra immessa in consumo ai applica anche al soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra con sede in Ue, se la produzione della stessa fabbrica è superiore a 10mila ettolitri e fino a 60mila ettolitri;
  • l’agevolazione si applica anche alla birra immessa in consumo nell’anno 2022 da fabbriche di birra, munite della licenza fiscale di cui al decreto n. 153/2001, che iniziano la loro attività nel corso del 2022 e hanno una produzione, relativa allo stesso anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra.

Rimborso

Per il rimborso della maggiore accisa versata sulla birra immessa in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di ricezione della comunicazione suddetta, il depositario può presentare all’Ufficio, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in G.U., un’istanza di rimborso mediante accredito a scomputo dei successivi versamenti dell’accisa dovuta.

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