Mense e ristorazione collettiva, dal 6 giugno via alle istanze
Pubblicato il 12 maggio 2022
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Dal 6 al 20 giugno 2022 via alle domande per accedere al contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva. Interessate dal beneficio le imprese che svolgono servizi di ristorazione di comunità, come per esempio mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, che nel 2020 hanno avuto un calo di ricavi non inferiore al 15% rispetto al 2019.
L’articolo 43 bis del D.L. n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), infatti, ha stanziato un importo pari a 100 milioni di euro per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza da Covid-19. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione. Con il provvedimento 151077 del 3 maggio 2022, l’Agenzia ha approvato il modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza.
Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega. L’istanza, inoltre, deve contenere l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, dell’assenza di cause di esclusione o ostative, del numero di lavoratori dipendenti alla data del 31 dicembre 2019 necessario ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie stanziate, e del rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.1 del Temporary Framework.
Nella disamina che segue si fornisce un quadro di sintesi delle principali indicazioni sul contributo.
Soggetti interessati
Beneficiarie del contributo sono le imprese che svolgono servizi di ristorazione “non occasionale” definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità “delimitata e definita” la cui attività - da modello AA7/AA9 - sia individuata da uno dei seguenti codici ATECO:
- 56.29.10 “Mense”
- 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.
Con l’espressione “comunità delimitate e definite” si intendono, a titolo esemplificativo, scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.
I beneficiari del contributo devono, alla data di presentazione dell’istanza:
- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano;
- risultare regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese tenuto presso la CCIAA;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere imprese già in difficoltà al 31.12.2019 (come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Reg. GBER), ad eccezione delle microimprese e piccole imprese purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Requisiti di accesso
Per poter accedere al contributo i soggetti interessati devono soddisfare alcuni ulteriori requisiti.
In primo luogo, le imprese devono aver subito una riduzione di almeno il 15% nell’ammontare dei ricavi (determinati secondo quanto previsto all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir) relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 e questi ultimi devono essere generati per almeno il 50% dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva.
Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo del fatturato sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento. Così, ad esempio, un soggetto che ha attivato la partita IVA il 15 marzo 2019, prenderà in considerazione il fatturato e corrispettivi al netto dell’IVA relativamente al periodo compreso tra il 15 marzo 2019 e il 31 dicembre 2019 e il fatturato e corrispettivi al netto dell’IVA relativamente al periodo compreso tra il 15 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. In merito, invece, alle imprese con periodo di imposta “non solare”, la riduzione sarà calcolata sulla base dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello dell’entrata in vigore del “Sostegni bis” (ovvero esercizio 2019/2020), da rapportare al valore dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del decreto (ossia, all’esercizio 2018/2019).
Al fine di determinare correttamente i ricavi relativi agli anni di imposta 2019 e 2020 (o 2018 e 2019 per esercizi non coincidenti con l’anno solare), necessari per la verifica del calo di almeno il 15%, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento:
MODELLO DICHIARATIVO |
RICAVI/COMPENSI |
REGIME |
CAMPO |
REDDITO PERSONE FISICHE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL. 2 |
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Compensi |
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RE2, COL. 2 |
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Ricavi/compensi |
L.190/2014 |
LM22 – LM27, COL.3 |
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Ricavi/compensi |
D.L. 98/2011 |
LM2 |
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REDDITO SOCIETA’ PERSONE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL 5 |
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Compensi |
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RE2 |
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REDDITO SOCIETA’ CAPITALI |
Ricavi |
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RS107, COL. 2 |
REDDITO ENTI NON COMMERCIALI |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS111 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL. 7 |
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Regime forfettario art.145 |
RG4, COL. 2 |
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Contabilità pubblica |
RC1 |
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Compensi |
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RE2 |
Nel caso in cui il soggetto svolga più attività, si considera l’ammontare complessivo dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.
Attenzione che – in base all’articolo 4, comma 4 del DM 23 dicembre 2021 – il contributo non spetta:
- ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lett. d), del DLgs.231/2001);
- ai soggetti che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque ostative.
Anche per il contributo in esame, poi, occorre monitorare i limiti degli aiuti di Stato. Lo stesso, infatti, è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno.. del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
Aspetti operativi
Con il Provvedimento del 3 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale. In particolare, le imprese in possesso dei requisiti previsti sono tenute a presentare apposita istanza - nella finestra temporale cha va dal 6 giugno al 20 giugno 2022 (nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza con dati corretti, che sostituisce integralmente l’istanza precedente) - utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.
La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega. L’istanza deve contenere l’indicazione del possesso dei requisiti previsti, dell’assenza di cause di esclusione o ostative, del numero di lavoratori dipendenti alla data del 31 dicembre 2019 necessario ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie stanziate e del rispetto delle condizioni e dei limiti della sezione 3.1 del Temporary Framework.
Informazioni contenute nell’istanza |
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Nell’istanza sono indicati, inoltre, gli eventuali importi da restituire per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea. In particolare, nel caso di restituzione delle eccedenze mediante sottrazione dal contributo richiesto con l’istanza, sono indicati gli importi relativi agli aiuti ottenuti in eccedenza che si intendono restituire e agli interessi di recupero. L’istanza contiene, altresì, il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, come previsto dal Provvedimento 27 aprile 2022.
Sul piano operativo, si fa presente che una volta presentata l’istanza si ottiene una “prima ricevuta” che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo “scarto” a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In aggiunta, qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice INI-PEC. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, l’informazione è messa a disposizione nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Con la comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o dello scarto viene messa a disposizione anche una “seconda ricevuta”, contenente l’esito della richiesta sempre nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”. E’, tuttavia, possibile presentare - entro il termine del 20 giugno 2022 - una rinuncia all’Istanza trasmessa (utilizzando lo stesso modello e barrando la casella relativa alla rinuncia) da intendersi quale rinuncia totale al contributo. Anche la rinuncia al contributo può essere presentata da un intermediario (articolo 3, co. 3, del DPR 322/1998), con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del richiedente, una istanza per il contributo inserendo in tale precedente domanda anche la sua dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega per l’invio dell’Istanza stessa.
Quantificazione del contributo
Superato il termine per la presentazione delle istanze, l’aiuto è determinato per ciascun beneficiario in funzione del numero di dipendenti con contratto di lavoro (a tempo determinato e indeterminato) “in essere” alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse finanziarie stanziate, in particolare, sono “ripartite” in egual misura tra i tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza fino all’importo di 10.000 euro ciascuno. Le eventuali risorse rimanenti, che non comprendono l’ammontare che i richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal contributo riconosciuto con l’istanza, sono ripartite tra tutti i beneficiari in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di dipendenti di tutte le imprese che hanno presentato istanza e per le quali il contributo risulta spettante. Occorre tener presente, poi, che l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al “minore” tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo “residuo” di aiuti ancora fruibili (indicato in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea).
Erogazione del contributo
Il contributo (al netto dell’eventuale importo da restituire) è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza. L’Agenzia comunica al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo “scarto” dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato. Prima di effettuare l’accredito, infatti, l’Agenzia effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Qualora l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle entrate (anche mediante intermediario) l’autocertificazione di regolarità antimafia. L’autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicata sul sito web delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente e inviato tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.
Attività di Controllo
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati. Qualora dai controlli emerga che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante irrogando le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi dovuti (ai sensi dell’articolo 20 del DPR 602/1973). In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale. Inoltre, si fa presente che i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di protocolli d’intesa – dalle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Restituzione del contributo
Il soggetto che ha percepito un contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia - può sanare l’indebita percezione “restituendo spontaneamente” il contributo ed i relativi interessi nonché versando le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art.13 del DLgs.472/1997. I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con gli specifici codici tributo e le indicazioni forniti con apposita risoluzione.
Dichiarazione sostitutiva - Aiuti di stato
Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare, nell’ambito dell’istanza da presentare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Ai fini della verifica del massimale di aiuti attualmente previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 novembre 2021 C(2021) 8442 (290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per gli altri settori), occorre tenere conto di tutte le misure di aiuto ascrivibili alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ottenute dal richiedente e dall’eventuale impresa unica di cui fa parte, alla data di presentazione dell’istanza. Successivamente il richiedente deve verificare se in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13 del D.L. 41/2021 (cd. regime "ombrello") ha superato uno o più dei massimali previgenti e l’eccedenza va restituita in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti dalle sezioni 3.1 e 3.12.
Limiti massimi di aiuti di Stato |
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Periodo |
Settore |
Limiti sezione 3.1 |
19 marzo 2020 -27 gennaio 2021 |
agricoltura |
€ 100.000 |
pesca e acquacoltura |
€. 120.000 |
|
settori diversi dai precedenti |
€. 800.000 |
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28 gennaio 2021– 31.12.2021 |
agricoltura |
€. 225.000 |
pesca e acquacoltura |
€.270.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€.1.800.000 |
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1° gennaio 2022– 30.06.2022 |
agricoltura |
€. 290.000 |
pesca e acquacoltura |
€.345.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€.2.300.000 |
Qualora il richiedente non debba restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.1 del modello.
Nel caso, invece, il richiedente debba restituire eccedenze di aiuti, deve barrare la casella A.2 del modello, indicando negli appositi campi l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza che intende restituire mediante “sottrazione” dal contributo che verrà riconosciuto a seguito della presentazione dell'istanza e l'importo degli interessi di recupero. Qualora, pur dovendo restituire eccedenze di aiuti, il richiedente non intenda sottrarre l’importo degli aiuti eccedenti dal contributo oggetto dell’istanza, ad esempio perchè già restituito mediante riversamento in F24 o sottrazione da altri aiuti, non compila i predetti campi dell’istanza.
Nella casella in corrispondenza della lettera B) della domanda, occorre poi indicare l’ammontare di aiuti “residuo” ancora fruibile relativamente alla Sezione 3.1, al lordo dell’importo degli aiuti eccedenti già restituiti alla data di presentazione dell’istanza, mediante riversamento con F24 o mediante sottrazione da altri aiuti compreso il presente contributo. Così, ad esempio, se il contribuente (in caso di aiuti ottenibili pari a 2.300.000 euro) ha già ottenuto aiuti per un importo pari a 2.200.000 euro:
• qualora non debba restituire eccedenze di aiuti, barra la casella A.1 e indica nella casella in corrispondenza della lettera B) un importo di aiuti ancora fruibile pari a 100.000 euro;
• se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provv.n.143438/2022), ad esempio per 30.000 euro, barra la casella A.2 e intendendo restituire mediante “sottrazione” dal contributo in esame, indica nel campo “Importo aiuti da restituire” la cifra di 30.000 euro ed indica nella casella in corrispondenza della lettera B) un importo di aiuti ancora fruibile pari a 130.000 euro;
• se ha determinato eccedenze di aiuti (da dichiarare con il modello di cui al provv.n.143438/2022), ad esempio per 30.000 euro, barra la casella A.2 e avendo già restituito mediante sottrazione da altri aiuti o mediante versamento con F24, non valorizza il campo “Importo aiuti da restituire” e indica nella casella in corrispondenza della lettera B) un importo di aiuti ancora fruibile pari a 130.000 euro.
In fase di ripartizione delle risorse finanziarie stanziate e di determinazione del contributo spettante al richiedente, ai fini del rispetto del massimale previsto dalla Sezione 3.1, l’Agenzia considera l’importo residuo di aiuti fruibile indicato nell'istanza. Successivamente la stessa eroga mediante accreditamento su conto corrente il contributo riconosciuto, sottratto l’eventuale importo da restituire indicato nell’istanza. Qualora l’importo del contributo riconosciuto sia inferiore all'importo totale da restituire, il contributo non viene erogato e l'importo spettante viene interamente ascritto a restituzione degli aiuti eccedenti.
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