Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 28 febbraio 2025 (con Podcast)
Pubblicato il 14 febbraio 2025
In questo articolo:
- 17 febbraio 2025 - INPS - Versamento quarta rata contributi fissi artigiani e commercianti
- 17 febbraio 2025 - INPS - Conguaglio contratti di solidarietà anno 2023
- 17 febbraio 2025 - Autoliquidazione INAIL 2024/2025 - Comunicazione riduzione del presunto
- 17 febbraio 2025 - Autoliquidazione INAIL 2024/2025 - Versamento dei premi e dei contributi associativi
- 20 febbraio 2025 - Enasarco - Versamento contributi
- 22 febbraio 2025 - Comparto moda - Domande di integrazione salariale
- 24 febbraio 2025 - Lavoratori agricoli: contributi 2024 per "Trascinamento di giornate"
- 28 febbraio 2025 - INAIL - Domanda riduzione del tasso medio per prevenzione
- 28 febbraio 2025 - Autoliquidazione INAIL 2024/2025 - Denuncia retribuzioni
- 28 febbraio 2025 - Artigiani e commercianti - Istanza di adesione o rinuncia al regime agevolato INPS
- 28 febbraio 2025 - FASI - Versamento contributi
- 28 febbraio 2025 - Campagna RED ordinaria 2024
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Nelle ultime settimane del mese di febbraio 2025 si affollano diverse e importanti scadenze per aziende e professionisti.
Tralasciando gli adempimenti mensili, il datore di lavoro dovrà onorare, nel periodo dal 16 al 28 febbraio 2025, le seguenti scadenze.
17 febbraio 2025 - INPS - Versamento quarta rata contributi fissi artigiani e commercianti
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti devono versare la quarta e ultima rata dei contributi fissi per l'anno 2024, relativi al trimestre solare precedente. Il versamento deve avvenire tramite modello F24.
I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati, dall’INPS, nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
17 febbraio 2025 - INPS - Conguaglio contratti di solidarietà anno 2023
Le imprese destinatarie del decreto direttoriale di ammissione alla riduzione contributiva per la stipula di contratti di solidarietà a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2023 (circolare n. 97 del 15 novembre 2024) devono effettuare il conguaglio tramite il flusso Uniemens
Nel flusso Uniemens i datori di lavoro devono indicare le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando in particolare, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito>, il codice causale “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
17 febbraio 2025 - Autoliquidazione INAIL 2024/2025 - Comunicazione riduzione del presunto
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2025 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2024 possono inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata premio sul minor importo presunto delle retribuzioni:
- i titolari di PAT (Posizione Assicurativa Territoriale), tramite il servizio “Riduzione Presunto” sul portale INAIL;
- gli armatori titolari di PAN (Posizione Assicurativa Navigazione), tramite il servizio dedicato “Riduzione di Presunto (PAN)”.
17 febbraio 2025 - Autoliquidazione INAIL 2024/2025 - Versamento dei premi e dei contributi associativi
I datori di lavoro devono calcolare e versare tramite modello F24:
- il premio anticipato per l’anno in corso in base alle retribuzioni effettive dell’anno precedente o alle minori retribuzioni presunte.
- la regolazione del premio per l’anno precedente, calcolato sulle retribuzioni effettive.
- i contributi associativi, se previsti.
Il premio assicurativo va versato in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali; i contributi associativi vanno versati in un’unica soluzione
ATTENZIONE: Il pagamento rateale è ammesso a condizione che se ne faccia richiesta nella dichiarazione delle retribuzioni telematica, da inviare entro il 28 febbraio 2025.
20 febbraio 2025 - Enasarco - Versamento contributi
Le aziende che operano con agenti e rappresentanti devono versare i contributi sulle provvigioni maturate relativi al quarto trimestre 2024, previa compilazione e conferma della distinta di versamento online e successivo pagamento tramite PagoPA oppure addebito automatico su c/c bancario.
22 febbraio 2025 - Comparto moda - Domande di integrazione salariale
I datori di lavoro con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente e operanti nei settori individuati nella tabella A allegata al decreto-legge n. 160/2024, limitatamente alle attività di montatura e saldatura di accessori della moda (codice ATECO riportati nell'allegato n. 1 alla circolare n. 39 del 7 febbraio 2025) e nel settore dei lavori di meccanica generale (codice ATECO 25.62.00) devono inviare domanda di integrazione salariale entro il 22 febbraio 2025.
Il trattamento di sostegno al reddito è concesso per sospensioni o riduzioni dell’attività a partire dal 28 dicembre 2024 fino al 31 gennaio 2025.
La causale da indicare nella domanda è: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024".
24 febbraio 2025 - Lavoratori agricoli: contributi 2024 per "Trascinamento di giornate"
I lavoratori agricoli a tempo determinato possono godere di un particolare beneficio previdenziale, denominato Trascinamento di giornate. Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati per almeno cinque giornate nel 2024 presso un’impresa agricola, che abbia fruito di interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o per eventi eccezionali e che si trovi in un’area dichiarata calamitata. Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che hanno beneficiato dei medesimi interventi.
Per usufruire dei benefici del Trascinamento di giornate per il 2024, entro il 24 febbraio 2025 (circolare 5 febbraio 2025, n. 37):
- le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, utilizzando il servizio "Aziende agricole: Dichiarazione calamità" disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per misure emergenziali straordinarie". L’accesso avviene tramite le consuete credenziali digitali.
- i concedenti devono trasmettere alle Strutture territorialmente competenti dell’INPS il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS.
28 febbraio 2025 - INAIL - Domanda riduzione del tasso medio per prevenzione
Le aziende possono chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa NAIL, dimostrando di aver attuato interventi migliorativi di prevenzione e sicurezza nel 2024, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare il Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione (OT23), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2024).
28 febbraio 2025 - Autoliquidazione INAIL 2024/2025 - Denuncia retribuzioni
I datori di lavoro devono trasmettere la denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte relative all’anno precedente, necessaria per il calcolo del premio assicurativo:
- i titolari di PAT: esclusivamente online tramite AL.P.I. e Dichiarazione Salari;
- i titolari di PAN: tramite il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
La dichiarazione telematica è comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della eventuale domanda di riduzione del premio artigiani.
28 febbraio 2025 - Artigiani e commercianti - Istanza di adesione o rinuncia al regime agevolato INPS
Gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti possono aderire o rinunciare al regime contributivo agevolato INPS, previsto dalla legge n. 190/2014 che riconosce uno sconto del 35% della contribuzione dovuta all’INPS sul minimale di reddito e sul reddito eventualmente eccedente, fermo restando il contributo di maternità.
Per già titolari di impresa, la richiesta va comunicata online entro il 28 febbraio 2025 compilando il modello telematico presente all’interno del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.
L’adesione si rinnova automaticamente negli anni successivi, salvo rinuncia da inoltrare con le stesse modalità e tempistiche previste per l’adesione.
Per le nuove imprese che e intraprendono una nuova attività nel 2025, l’adesione va effettuata al momento dell’iscrizione.
28 febbraio 2025 - FASI - Versamento contributi
Le aziende industriali devono versare i contributi FASI per i dirigenti in servizio per il 1° trimestre 2025. Le modalità di pagamento sono l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD), il bollettino bancario "Bollettino Freccia" e il bonifico bancario con causale generata dall’area riservata FASI.
28 febbraio 2025 - Campagna RED ordinaria 2024
I pensionati che ricevono trattamenti erogati dall’INPS devono presentare la dichiarazione reddituale (modello RED).
L’INPS, dalla Campagna RED ordinaria 2024 per la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2023, ha reso disponibile ai pensionati interessati il nuovo servizio online “RED Precompilato” in sostituzione del “RED Semplificato”.
Il servizio, accessibile online sul sito INPS con SPID, CIE, CNS o EIDAS e previo consenso dell’interessato, permette la precompilazione dei dati reddituali già conosciuti dall’INPS, che possono essere confermati, integrati e rettificati dall’interessato titolare di prestazioni collegate al reddito erogate dall’Istituto. .
L'invio è ammesso anche presso CAF o professionisti abilitati.
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