Mediazione e negoziazione più digitali, aumenta la durata delle procedure
Pubblicato il 18 settembre 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Nella seduta del 17 settembre 2024, il Governo ha approvato, in esame preliminare, il testo di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 149/2022, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
L'intervento del Consiglio dei ministri (CdM) è volto a rendere più efficace gli strumenti di soluzione alternativa delle controversie.
Alcuni correttivi sono stati formulati sulla base di indicazioni condivise da Consiglio Nazionale Forense, associazioni di organismi privati, giudici ed esperti in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR).
Tra le principali novità, l'aumento della durata della mediazione, la previsione di modalità di partecipazione più snelle, un impulso alle mediazioni e negoziazioni digitali e l'estensione della possibilità, per le parti, di partecipazione da remoto ai procedimenti.
Nel comunicato del CdM, inoltre, si chiarisce che la mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio per controversie riguardanti condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, e altre questioni specifiche.
Ma veniamo al dettaglio delle misure.
Mediazione civile e commerciale
Durata del procedimento: aumento a sei mesi
La durata minima della mediazione viene ampliata, prevedendosi un raddoppio dei tempi del procedimento che passano dagli attuali tre mesi a sei mesi.
Viene modificato, in questo senso, l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 28/2010.
E' inoltre ammessa la possibilità di prorogare, di volta in volta, per ulteriori tre mesi.
Quando il giudice accerta l'improcedibilità della causa per mancata attivazione della procedura di mediazione, o quando dispone l'esperimento della mediazione, la durata del procedimento è fissata a sei mesi.
In questo caso, il procedimento può essere prorogato una sola volta per ulteriori tre mesi, purché la proroga avvenga dopo l'instaurazione della mediazione e prima della sua scadenza.
Mediazione fino a quando la causa viene rimessa in decisione
Per quanto riguarda la mediazione demandata dal giudice di cui all'art. 5-quater del D. Lgs. n. 28/2010, si prevede che il l'organo giudicante possa disporla non più fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione.
Mediazione digitale e partecipazione agli incontri da remoto
Come si apprende dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri, il provvedimento opera anche una chiara distinzione tra mediazione completamente telematica, che implica la digitalizzazione completa degli atti, e la mediazione con collegamento da remoto, che riguarda la partecipazione agli incontri tramite mezzi di telecomunicazione.
Mediazione in modalità telematica
In particolare, si prevede che quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità con le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale.
Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto
E' inoltre disciplinata, come anticipato, la partecipazione degli incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto.
Si dispone, nel dettaglio, che ogni parte ha la facoltà di richiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri da remoto.
Negoziazione con modalità telematiche
Alle stesse previsioni viene allineata anche la disciplina della negoziazione assistita con modalità telematica.
E così, anche per la negoziazione assistita da avvocati:
- quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento, compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale;
- ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
Requisiti per gli organismi di mediazione
Il decreto, infine, interviene anche a rafforzare i requisiti di serietà per gli enti, pubblici o privati, che vogliono essere abilitati a costituire organismi di mediazione.
Tabella di sintesi delle principali novità
Area | Novità |
Durata del procedimento di mediazione | La durata minima della mediazione viene aumentata da 3 a 6 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 3 mesi una sola volta. |
Mediazione demandata dal giudice | Il giudice può disporre la mediazione fino alla fissazione dell’udienza di rimessione in decisione, non più solo fino alla precisazione delle conclusioni. |
Mediazione telematica | Distinzione tra mediazione completamente digitale (atti digitalizzati) e mediazione con partecipazione agli incontri da remoto. |
Partecipazione da remoto | Le parti possono richiedere di partecipare agli incontri di mediazione o negoziazione assistita tramite collegamento audiovisivo da remoto. |
Requisiti per gli organismi di mediazione | Rafforzamento dei requisiti di serietà per enti pubblici e privati che intendono costituire organismi di mediazione. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: